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Crediti Irpef, ravvedimento ordinario in caso di utilizzo superiore a quello spettante

Ravvedimento speciale precluso per le violazioni suscettibili di emergere dalla liquidazione automatica della dichiarazione

di Rosanna Acierno

La domanda

Un contribuente presenta nel 2022 il modello Redditi PF 2022 per l’anno 2021 da cui emerge un credito Irpef che viene utilizzato in compensazione nel corso dello stesso anno 2022. Nel 2023 il contribuente si accorge di aver erroneamente indicato nel citato modello Redditi PF 2022 un familiare a carico. Al fine di sanare tale irregolarità si chiede se è corretta la seguente procedura:
1) presentazione dichiarazione integrativa che evidenzia un minor credito Irpef ;
2) versamento del minor credito utilizzato nel modello F24 (codice tributo 4001/2021);3) versamento sanzione pari al 90% del minor credito utilizzato, ridotta ad 1/18 secondo la disciplina del ravvedimento speciale (codice tributo TF45). 4) Versamento degli interessi legali calcolati per il periodo che va dal momento dell’utilizzazione del credito non spettante al momento della regolarizzazione; 5) riporto in Redditi PF2023 del credito scaturito dal Modello Redditi PF2022 originario.A. B. - Avellino

La procedura esposta nel quesito per “ravvedere” la dichiarazione da cui emerge un maggiore credito di imposta superiore rispetto a quello spettante e già utilizzato in compensazione sembra corretta. Tuttavia, si ritiene più prudente procedere con il ravvedimento ordinario ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs 472/97. In particolare, si esprimono forti dubbi e perplessità in merito alla possibilità di applicare al caso di specie il cosiddetto “ravvedimento speciale” con conseguente applicazione della riduzione della sanzione del 90% nella misura di 1/18 anziché nella misura di 1/8 prevista invece nel caso di “ravvedimento ordinario” (ove esso avvenga entro l’anno dalla violazione o, comunque, entro il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione).
Si fa rilevare, infatti, che allo stato attuale con riferimento alle violazioni, come quella descritta nel quesito, suscettibili di emergere dalla liquidazione automatica della dichiarazione ai sensi dell’articolo 36 bis del Dpr 600/73, la possibilità di fruire del ravvedimento operoso speciale di cui all’articolo 1, comma 174 della legge 197/2022 è alquanto controversa laddove tale ultima disposizione sancisce, tra l’altro, come non siano ravvedibili le violazioni "rilevabili" a seguito di liquidazione automatica. Sul punto, inoltre, la stessa agenzia delle Entrate con la circolare 27 gennaio 2023, n. 2 ha specificato che non sono definibili con il ravvedimento speciale le violazioni, come quella di specie, rilevabili ai sensi degli articoli 36 bis del Dpr 600/73 e 54-bis del Dpr 633/72, e le violazioni formali.

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