Imposte

Test sui dividendi black list con modalità semplificate

Con un interpello inedito le Entrate chiariscono l’applicabilità dell’Etr test. Validità estesa anche alle partecipazioni estere non di controllo

di Calogero Vecchio

Emergono spunti interessanti dalla recente risposta fornita dall’agenzia delle Entrate a un’istanza di interpello, non ancora pubblicata, chiamata ad esprimere il suo parere in merito al regime di tassazione previsto per i dividendi black list disciplinati dall’articolo 47-bis del Tuir.

La fattispecie riguarda una persona fisica, titolare di una partecipazione diretta, non di controllo, in una holding extra UE soggetta, nel 2022, ad un’aliquota nominale estera pari all’11,85%, inferiore alla metà del livello nominale Ires (12%) e dunque rientrante nel regime di cui all’articolo 47-bis, comma 1, lettera b) del Tuir (tassazione del dividendo in misura ordinaria Irpef ai sensi dell’articolo 47, comma 4, del Tuir).

La disposizione non trova applicazione laddove, anche tramite interpello probatorio, sia dimostrato che dalle partecipazioni non consegue l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (cosiddetta seconda esimente).

A tale riguardo, si ricorda che a seguito del restyling normativo connesso con il recepimento della direttiva Atad (decreto legislativo n. 142/2018), la predetta esimente è stata espunta dal regime Cfc (oggi connotato da un approccio imperniato sulla tassazione effettiva, il cui presupposto applicativo è già basato sul riscontro di un tax rate effettivo estero rispetto a quello virtuale italiano), mentre risulta ancora prevista dall’articolo 47-bis del Tuir.

Orbene, in assenza di chiarimenti espliciti circa le modalità di determinazione dell’Etr test nell’ambito della disciplina dei dividendi black list, l’istante, rifacendosi alle indicazioni riferibili alla previgente disciplina Cfc, ha calcolato e messo a confronto il tax rate effettivo estero e il tax rate virtuale italiano che avrebbe scontato la società estera in Italia, adottando altresì le modalità semplificate previste dal provvedimento n. 376652/2021 – valevole per il regime Cfc, come richiamato dall’articolo 167, comma 4, lettera a) – ed evidenziando la sostanziale equivalenza dei livelli impositivi, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione.

La risposta resa dall’Agenzia, che ha accolto le argomentazioni del contribuente, è di particolare interesse poiché, nel ripercorrere la ratio sottesa al regime tributario in parola, offre indicazioni operative chiare.

In primo luogo, tenuto conto dell’analogia con la previgente seconda esimente di cui al comma 5, lettera b), dell’articolo 167, l’Agenzia ha ritenuto valevoli i chiarimenti resi nei precedenti documenti di prassi, richiamando, in particolare, la circolare 51/2010, paragrafo 4, ove è stato chiarito che la ratio insita nelle disposizioni che regola(va)no l’esimente è quella di garantire che i redditi prodotti dalla partecipata estera fossero tassati in misura congrua, facendo altresì rinvio alla circolare n. 35/2016, paragrafo 3.4, lettere a) e b), recante le condizioni probatorie alternative dei livelli di tassazione effettiva.

A valle dell’inquadramento in termini di principio, è di particolare interesse il chiarimento reso dall’Agenzia con riguardo all’Etr test.

Ad oggi, le modalità operative per il calcolo semplificato del livello di tassazione effettiva sono compendiate nel citato provvedimento, richiamato dall’articolo 167, comma 4, lettera a), in ambito Cfc.

Ebbene, l’Ufficio, nel validare la soluzione proposta dall’istante, ha dato rilievo all’articolo 47-bis, comma 1, lettera a) laddove, nel disciplinare le fattispecie dei regimi fiscali privilegiati nei casi di partecipazioni di controllo, fa espresso rinvio all’articolo 167, comma 4, lettera a), ed al connesso provvedimento.

L’amministrazione finanziaria conferma, pertanto, che la presenza di tale rinvio indiretto al provvedimento Cfc, consente di poter applicare le suddette modalità semplificate anche all’intero corpus normativo che regola la disciplina dei dividendi black list, ivi incluse, pertanto, le fattispecie relative alle partecipazioni non di controllo.

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