Super Ace, la riserva di avanzo da scissione cerca spazio nel calcolo
La voce costituisce la manifestazione dell’accrescimento patrimoniale derivante dal risultato realizzato dalla società scissa
La risposta è positiva, la super Ace rappresenta, infatti, una misura agevolativa tesa ad incentivare la patrimonializzazione delle imprese italiane. Le variazioni in aumento della base super Ace includono i conferimenti in denaro, tra cui vanno ricompresi anche gli utili accantonati a riserva, tranne quelli destinati a riserve indisponibili che invece concorrono a formare la base super Ace, a partire dall’esercizio in cui viene meno la condizione di indisponibilità. Ciò premesso occorre affermare che l’operazione di scissione non è di per sé idonea a generare aumenti o diminuzioni del capitale proprio rilevanti ai fini della super Ace. Ciò dipende sia dalla natura successoria e non realizzativa dell’operazione, sia dal fatto che le attribuzioni patrimoniali di cui godono le società beneficiarie dell’operazione (sia esse neocostituite o già esistenti) vanno considerate come apporti in natura e non in denaro. Questo principio di neutralità, però, in alcuni casi viene meno, ad esempio, quando, come nel quesito in esame, vi siano iscrizione di poste contabili (disavanzi o avanzi) in grado di influire sui risultati economici dell’anno in cui avviene l’operazione. Poiché, quindi, l’avanzo di scissione - nella misura in cui esso rappresenta l’esteriorizzazione dell’accrescimento patrimoniale derivante dal “buon risultato” realizzato dalla scissa in sede di scissione - va imputato ad apposita riserva del patrimonio netto della scissa, tale voce, a parere di chi scrive, può porsi a base della super Ace.
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