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Biogas, tutti i passaggi per utilizzare il prezzo calmierato nel calcolo delle imposte

Per calmierare il carico fiscale al posto del prezzo medio ricavabile dalla delibera annuale di Arera è possibile utilizzare il valore di 0,12 euro/kWh se più basso

Tetto alla base imponibile per i ricavi da biogas ottenuti dai produttori agricoli. L’articolo 6 del Dl 34/2023, al fine di calmierare il carico fiscale per i produttori di agroenergie, dispone che al posto del prezzo medio ricavabile dalla delibera annuale di Arera sia possibile utilizzare il valore di 0,12 euro/kWh se più basso (si veda il precedente articolo «Tetto alla tassazione su chi produce biogas»).

Il coefficiente del 25%

La produzione e vendita di energia elettrica da fonti agroforestali rinnovabili (biogas), come disposto dal comma 423 della legge 266/2005, se ottenuta utilizzando prevalentemente i prodotti derivanti dallo svolgimento dell’attività agricola principale rappresenta un’attività agricola connessa che può fruire di una modalità di tassazione forfettaria. In particolare, nel rispetto dei requisiti di connessione e prevalenza i primi 2,4 milioni kWh prodotti si considerano compresi nel reddito agrario e non comportano alcuna ulteriore imposizione fiscale. Sopra tale soglia, la norma prevede che il reddito imponibile sia determinato applicando il coefficiente del 25% alla componente dei corrispettivi imputabile alla vendita dell’energia ceduta, con esclusione della quota incentivo.

I produttori agricoli che hanno realizzato impianti in convenzione con il Gse, infatti, percepiscono per tutta la durata della convenzione una tariffa unitaria, definita omnicomprensiva, che racchiude al proprio interno una parte di prezzo di vendita e una parte di incentivo, riconosciuto al produttore per incentivare la produzione di energia pulita. Tale tariffa, determinata al momento della sottoscrizione della convenzione è pari per tutta la durata del periodo incentivato a 0,28 euro/kWh qualunque sia il prezzo di mercato reale.

Il prezzo dell’energia

Nel corso degli esercizi precedenti il prezzo dell’energia, rilevabile dalla delibera Arera, è sempre risultato inferiore alla tariffa riconosciuta e i produttori agricoli hanno provveduto a calcolare la base imponibile applicando tale prezzo al totale dei kilowattora prodotti al netto della franchigia dei primi 2,4 milioni di kWh e applicando successivamente il coefficiente di forfettizzazione.

Invece, il prezzo rilevato per il 2022 da Arera è superiore alla tariffa omnicomprensiva, indicando di fatto che tutto il corrispettivo percepito dai produttori di agroenergia è imputabile alla componente di vendita, senza alcuna componente incentivante.

Di conseguenza, anche se i ricavi dei produttori di biogas rimangono costanti poiché la tariffa omnicomprensiva rimane invariata, in mancanza di un intervento normativo, le imposte sarebbero aumentate in modo significativo. Per tale ragione il legislatore è intervenuto prevedendo che in luogo del prezzo medio rilevato da Arera (0,289 euro/kWh) per il 2022 sia possibile utilizzare il prezzo calmierato di 0,120 euro/kWh.

Il nodo degli extraprofitti

Ancora nell’incertezza, invece, i produttori di energia da fonte rinnovabile per la questione “extraprofitti”. Già dallo scorso anno, tenuto conto delle modalità operative del meccanismo definite da Arera con la delibera 266/2022, il prelievo è stato effettuato dal Gse il quale ha trasmesso ai produttori di energia delle fattura a titolo di rettifica prezzo. Sebbene la sostanza dell’operazione sia la riduzione del prezzo di vendita, la fattura ricevuta rappresenta a tutti gli effetti un costo per chi l’ha ricevuta (non deducibile per coloro che applicano il criterio di determinazione forfettaria del reddito). La delibera è stata impugnata e annullata dal Tar Lombardia; Arera ha tuttavia impugnato la sentenza e ora occorre attendere la decisione del Consiglio di Stato. Si auspica in tempi brevi.