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La rinuncia dell’associato al suo apporto di capitale genera una sopravvenienza attiva

Nel caso di scioglimento di un’associazione in partecipazione, se un associato rinuncia alla propria quota parte per l’associante si origina una sopravvenienza imponibile

Gianluca Dan

La domanda

Per motivazioni di carattere personale, l’associato in una associazione in partecipazione decide di sciogliere tale contratto, rinunciando al suo apporto di capitale integralmente versato. L’associante, quindi, non dovrà restituire le somme percepite per lo specifico affare continuando a goderne personalmente, sebbene queste siano state utilizzate per l’acquisto di fondi rustici a lui intestati. L’apporto non restituito quali effetti fiscali genera in capo all’associante?
A. C. - Bari

A norma dell’articolo 88, comma 4-ter del Tuir (Dpr 917/1986) non si considerano sopravvenienze attive le riduzioni dei debiti dell’impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo liquidatorio o di procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni, o per effetto della partecipazione delle perdite da parte dell’associato in partecipazione. Il precedente comma 4-bis prevede la non concorrenza alla formazione del reddito delle rinunce dei soci ai crediti nel limite del valore fiscale. Non vi è nel Tuir una disposizione analoga a quella prevista per la rinuncia dei soci dovendosi, pertanto, argomentare che la rinuncia all’apporto di capitale dell’associato determina per l’associante una sopravvenienza attiva imponibile.

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