L'esperto rispondeAdempimenti

Con una nuova «Cu» dichiarazione da correggere con ravvedimento

Se dall’integrativo risulta un minor credito è necessario versare, in sede di ravvedimento, la differenza fra quest’ultimo e il credito esposto nel 730 maggiorata delle sanzioni

730

di Alfredo Calvano e Attilio Calvano

La domanda

Un lavoratore dipendente nel 2021 ha percepito la Naspi dall’Inps e compensi per lavori a tempo determinato, con relative certificazioni uniche. A fine giugno 2022 ha presentato il modello 730 precompilato con opzione (senza sostituto) da cui è risultato un credito Irpef per 300 euro e un debito per addizionale regionale (pari a 60) e comunale (pari a 40). Pertanto, compensando, risulterebbero 200 euro di rimborso da parte dell’agenzia delle Entrate (Rigo 164), che però non è ancora arrivato. Nella cassetta postale Inps, a fine settembre 2022, è arrivata una nuova certificazione unica - di cui purtroppo ci si è accorti in ritardo - dalla quale, rifacendo i conteggi del 730, risulterebbe un minor credito Irpef (pari a 250 euro), lo stesso importo (60) per l'addizionale regoinale e un importo pari a 20 euro come addizionale comunale, per cui il rimborso da parte dell'agenzia delle Entrate non sarebbe più di 200 euro, ma di 170. Cosa si può fare per correggere il 730 precompilato? Presentare un modello Redditi Pf integrativo? Bisogna pagare qualche sanzione e interessi per il minor credito risultante, anche se il vecchio credito non è stato ancora rimborsato?
N. P. - Trieste

La sopravvenuta conoscenza di un reddito non indicato nel modello 730 già presentato comporta la necessità di provvedere alla sua integrazione utilizzando il modello Redditi (cosiddetto correttivo nei termini entro il 30 novembre 2022, termine già scaduto, oppure cosiddetto integrativo). Qualora, come nel caso in esame, dall’integrativo risulti non un maggior debito, bensì un minor credito, la differenza fra quest’ultimo e il credito esposto nel 730 così integrato dovrà essere versata in sede di ravvedimento operoso, poiché il credito originario (anche per la parte non spettante) verrà rimborsato dal sostituto d’imposta o nello specifico, trattandosi di contribuente senza sostituto, dall’agenzia delle Entrate. Sull’ammontare della predetta differenza va inoltre calcolata e contestualmente versata la sanzione in misura gradualmente ridotta (da un decimo fino a un sesto del minimo) in base al “”tempismo”, previsto dall’articolo 13 del Dlgs 472/1997, con cui l’interessato procederà al ravvedimento, oltre agli interessi calcolati giorno per giorno.

Consulta L’Esperto risponde per avere accesso a un archivio con oltre 200mila quesiti, con relativi pareri. Non trovi la risposta al tuo caso? Invia una nuova domanda agli esperti.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©