Con una nuova «Cu» dichiarazione da correggere con ravvedimento
Se dall’integrativo risulta un minor credito è necessario versare, in sede di ravvedimento, la differenza fra quest’ultimo e il credito esposto nel 730 maggiorata delle sanzioni
La sopravvenuta conoscenza di un reddito non indicato nel modello 730 già presentato comporta la necessità di provvedere alla sua integrazione utilizzando il modello Redditi (cosiddetto correttivo nei termini entro il 30 novembre 2022, termine già scaduto, oppure cosiddetto integrativo). Qualora, come nel caso in esame, dall’integrativo risulti non un maggior debito, bensì un minor credito, la differenza fra quest’ultimo e il credito esposto nel 730 così integrato dovrà essere versata in sede di ravvedimento operoso, poiché il credito originario (anche per la parte non spettante) verrà rimborsato dal sostituto d’imposta o nello specifico, trattandosi di contribuente senza sostituto, dall’agenzia delle Entrate. Sull’ammontare della predetta differenza va inoltre calcolata e contestualmente versata la sanzione in misura gradualmente ridotta (da un decimo fino a un sesto del minimo) in base al “”tempismo”, previsto dall’articolo 13 del Dlgs 472/1997, con cui l’interessato procederà al ravvedimento, oltre agli interessi calcolati giorno per giorno.
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di Alessandro Borgoglio
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