Imposte

Fondi rustici, sgravio per la piccola proprietà con il solo «impegno»

Tra le agevolazioni l’applicazione dell’imposta di registro e dell’imposta ipotecaria in misura fissa

di Albino Leonardi

Una delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2023 passate “sotto traccia” è quella che ha riscritto il comma 2 dell’articolo 9, Dpr 601/1973 (l’intervento è avvenuto ad opera del comma 111 della legge 197/2022). Il cambiamento ha stravolto 50 anni di consuetudini sulla materia (quasi 70 se si considera la legge 604/1954, che per prima cercò di far ordine nelle agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina).

Nate per favorire l’arrotondamento della “piccola propriteà contadina” (Ppc), le agevolazioni consistono nell’applicazione dell’imposta di registro e dell’imposta ipotecaria in misura fissa (200 euro ciascuna) e nell’esenzione da imposta catastale e di bollo, ai trasferimenti – effettuati a qualsiasi titolo – aventi per oggetto terreni a destinazione agricola e relative pertinenze, a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (Iap) iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale.

La finalità della norma, pertanto, in origine era chiaramente finalizzata ad agevolare il trasferimento a favore di soggetti a vario titolo dotati di una determinata professionalità, localizzati in “comuni montani”.

Per terreni siti in territorio montano si intendono:
a.
i terreni situati ad altitudine di almeno 700 metri sul livello del mare e quelli rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte alla predetta altitudine;
b. i terreni compresi nell’elenco dei territori montani compilato dalla commissione censuaria centrale;
c. i terreni facenti parte di comprensori di bonifica montana.

Dal 1° gennaio 2023, non è più previsto che i trasferimenti debbano essere realizzati a scopo di arrotondamento o accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici professionalizzate. Tale vincolo è infatti venuto meno, ed i trasferimenti di fondi rustici possono avvenire dietro “il solo” impegno da parte del “soggetto” a coltivare o a condurre direttamente e per almeno cinque anni il terreno oggetto di acquisto. Trattasi peraltro di impegno “solenne”, da assumersi con apposita dichiarazione contenuta nell’atto pubblico di acquisto, e da realizzarsi attraverso un’effettiva attività economica (quindi non di natura hobbistica).

Le stesse agevolazioni si applicano anche alle cooperative agricole, alla condizione che conducano direttamente i terreni. Intervenire su norme che hanno determinanto comportamenti consololidati non è facile, soprattutto non è scontato che ciò possa avvenire senza generare dubbi e interrogativi. Questo caso non è da meno. Il primo dei dubbi riguarda la possibilità che la norma possa applicarsi alle controversie in corso (ossia avere natura interpretativa) oppure solo dal gennaio 2023 (nel qual caso si parla di norma di carattere innovativo). Riteniamo possa prevalere la prima lettura, ossia che il legislatore, con la nuova disposizione, abbia voluto in realtà ampliare la portata della norma, così da favorire effettivamente il realizzarsi delle sue finalità originarie.

Altro aspetto è quello che riguarda i contribuenti interessati, dove l’utilizzo del termine “soggetti” fa intendere che la norma si applica indistintamente a persone fisiche o società ed enti, inquadrabili come coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale.

Più delicato l’aspetto che investe la novità più eclatante della norma, che abbiamo visto di fatto de-prefessionalizzare i soggetti, estendendo l'agevolazione anche a coloro che semplicemente “s’impegnano” a condurre o coltivare il terreno. Sotto questo punto di vista, è utile ricordare che in caso di impedimenti giuridici alla coltivazione (quali ad esempio la sussistenza di diritto reale o di godimento altrui, non dipendenti dalla volontà dell’acquirente) non si decade dall’agevolazione (articolo 2, comma 4-bis, Dl 194 del 2009, convertito dalla legge 25 del 26 febbraio 2010).

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