I temi di NT+Modulo 24

Superbonus e controlli, per le Entrate prevalgono le verifiche formali

Il quadro dei controlli in arrivo: i funzionari del Fisco non potranno spingersi a valutare il merito di asseverazioni sul rispetto dei requisiti tecnici o della congruità dei prezzi

di Alessandro Borgoglio

Mentre i nuovi controlli preventivi antifrode svolti dall’agenzia delle Entrate stanno iniziando a bloccare le comunicazioni di cessione di credito che presentano profili di rischio fiscale, prima il direttore dell’Agenzia, in audizione presso la commissione Bilancio del Senato sul decreto Sostegni ter che ha introdotto il blocco alle cessioni multiple dei crediti (si veda l’articolo Ruffini: «Frodi all’11,4 per cento. Ceduti crediti per 38,4 miliardi»), e poi il ministro dell’Economia Daniele Franco nell’informativa urgente alla Camera del 2 marzo (si veda l’articolo «Bonus edilizi, Franco: individuati finora crediti imposta inesistenti per 4,4 miliardi») hanno fornito gli aggiornamenti sull’attività di analisi e controllo che ha consentito ad Agenzia e Guardia di Finanza di individuare crediti d’imposta inesistenti.

In attesa che i nuovi controlli preventivi diano i loro effetti, si può intanto cercare di comprendere che cosa accadrà alla stragrande maggioranza dei beneficiari in buona fede del Superbonus, quando arriverà il tempo dei controlli dell’agenzia delle Entrate proprio sui presupposti per fruire dell’agevolazione. Ci si chiede, in sostanza, come sarà il controllo che gli uffici effettueranno nei confronti di chi ha usufruito del 110%, ma senza averne diritto, per carenza di uno qualsiasi dei tanti requisiti oggettivi o soggettivi previsti dall’articolo 119 del Dl 34/2020.

Avviso di accertamento contro atto di recupero

Sull’imposta non potrà che esserci controllo formale: infatti, l’Agenzia, avvalendosi dell’articolo 36-ter, comma 2, lettera b), del Dpr 600/1973, può «escludere in tutto o in parte le detrazioni d’imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti»; in questo caso, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello della dichiarazione.

Sebbene la sede naturale per verificare la spettanza delle detrazioni fiscali inserite in dichiarazione sia il controllo formale, nulla vieta, però, che le Entrate possano disconoscere tali detrazioni anche con un atto di accertamento “ordinario”: in base all’articolo 38, comma 1, del Dpr 600/1973, infatti, gli uffici rettificano le dichiarazioni quando, tra l’altro, «non sussistono o non spettano, in tutto o in parte, le deduzioni dal reddito o le detrazioni di imposta indicate nella dichiarazione»; in tale ipotesi, però, l’avviso di accertamento (esecutivo) deve essere notificato «entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione», come previsto dall’articolo 43 del Dpr 600/1973, richiamato non a caso dall’articolo 121, comma 4, del Dl 34/2020 per la detrazione del 110%.

Va notato che quest’ultima norma menziona anche il termine decadenziale ottennale stabilito dall’articolo 27, comma 16, del Dl 185/2008, ma tale riferimento appare improprio poiché non si tratta di crediti d’imposta inesistenti utilizzati in compensazione ma (semplicemente) di detrazione d’imposta esposta in dichiarazione.

Per quanto riguarda, invece, l’ipotesi di utilizzo della detrazione del 110% non in dichiarazione dei redditi, ma tramite l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito ex articolo 121 del Dl 34/2020, l’esito del controllo, in questo caso, potrà dar luogo ad atti di recupero emanati in base alle disposizioni dell’articolo 1, commi 421 e 422, della legge 311/2004.

Con la legge di Bilancio 2022, che richiama la disciplina degli articoli 121 e 122 del Dl 34/2020 (relativi, in particolare, all’opzione per la cessione del credito e lo sconto in fattura), viene indirettamente stabilito che l’Agenzia non potrà utilizzare l’atto di recupero per i bonus edilizi fruiti dal contribuente direttamente (come detrazione) in dichiarazione. In sostanza, la legge di Bilancio 2022 stabilisce che l’atto di recupero potrà essere impiegato per l’utilizzo improprio delle opzioni dello sconto in fattura e della cessione del credito relative ai vari bonus edilizi (si vedano i commi 31 e 32 dell’articolo 1 della legge 234/2021).

La legge di Bilancio 2022 ha confermato anche le altre disposizioni già contenute nel decreto Antifrode (Dl 157/2021, oggi abrogato), stabilendo in particolare che, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa vigente, l’atto di recupero deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

Controllo formale e documentale

Quanto all’edilizia e all’urbanistica, i funzionari del Fisco non potranno in alcun modo spingersi a valutare il merito di asseverazioni sul rispetto dei requisiti tecnici o della congruità dei prezzi e neppure, ad esempio, la qualificazione degli interventi eseguiti come risultanti dai titoli edilizi o da altra documentazione, ma potranno limitarsi a effettuare un controllo puramente formale e documentale, sulla base della documentazione richiesta ai contribuenti e da questi esibita, quindi, ad esempio: il rispetto delle tempistiche previste per l’agevolazione; la presenza di tutte le certificazioni necessarie che attestino, tra l’altro, il doppio salto di classe energetico dove richiesto (articolo 119, comma 3, del Dl 34/2020); l’esecuzione di interventi trainati congiuntamente a quelli trainanti (articolo 119, comma 2, del Dl 34/2020); il numero massimo di due unità immobiliari agevolate, fatto salvo per gli interventi condominiali (articolo 119, comma 10, del Dl 34/2020) eccetera.

Ciò trova conferma nelle innumerevoli risposte a interpello che le Entrate hanno fornito ai contribuenti, laddove si legge che la «qualificazione inerente le opere edilizie spetta al Comune, o altro ente territoriale competente in materia di classificazioni urbanistiche, e deve risultare dal titolo amministrativo che autorizza i lavori per i quali il contribuente intende beneficiare di agevolazioni fiscali» (risposta 11/2021).

Inoltre, specificamente per una delle questioni più controverse del Superbonus, ovvero la detraibilità degli altri eventuali costi connessi agli interventi agevolabili a condizione che siano strettamente collegati alla loro realizzazione, l’Agenzia ha più volte affermato che «l’appuramento di tale circostanza, così come precisato dalla risoluzione del 7 luglio 2008, n. 283, esula dalle prerogative esercitabili dalla scrivente in sede di risposta alle istanze di interpello, ed è invece demandato alla valutazione del competente tecnico abilitato, che ne attesti non solo la rispondenza ai pertinenti requisiti richiesti nei casi e nelle modalità previste dal decreto interministeriale 6 agosto 2020, ma anche la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati» (risposta 672/2021). Allora, se l’Agenzia per tali questioni tecniche si dichiara giustamente incompetente in sede di interpello, va da sé che sarà altrettanto incompetente in sede di controllo.

L’assist dell’Enea

Enea, qualora sorgano dubbi o vi siano sospetti sulle certificazioni e attestazioni esibite e, dopo aver acquisito il parere tecnico, potrà, se del caso, disconoscere motivatamente, anche sotto il profilo tecnico, la decadenza dall’agevolazione. Questa procedura, però, è presumibile ritenere che sarà l’eccezione, mentre di norma il controllo sarà svolto dai funzionari dell’Agenzia - come detto - sulla base dei documenti prodotti e delle asseverazioni tecniche così come redatte dai professionisti, senza indagarne il merito sotto il profilo tecnico.

Del resto, occorre ricordare che una parte - seppur piccolissima - degli avvisi di accertamento e degli atti di recupero deriveranno necessariamente proprio dai controlli tecnici che l’Enea effettuerà a campione e di sua iniziativa sul rispetto dei requisiti degli interventi agevolati: i commi 3 e 4 dell’articolo 5 del decreto Asseverazioni del 6 agosto 2020 prevedono, infatti, che l’Enea controlli almeno il 5% delle asseverazioni tecniche annuali presentate e di queste almeno il 10% sia verificato con sopralluoghi sul posto; nel caso in cui da tali controlli dovesse emergere la non veridicità delle asseverazioni rilasciate dai tecnici, l’Enea dovrà comunicarlo alle Entrate per il disconoscimento dell’agevolazione (articolo 7 dello stesso decreto).

Questo articolo fa parte del nuovo Modulo24 Accertamento e riscossione del Gruppo 24 Ore. Leggi gli altri articoli degli autori del Comitato scientifico e scopri i dettagli di Modulo24