Imposte

Società benefit, in «Gazzetta» il Dm sul tax credit del 50% per spese di iscrizione al Registro imprese

Il decreto Mise-Mef fissa i costi ammessi al bonus del 50% sostenuti dal 19 luglio 2020 al 31 dicembre 2021

di Giovanni Parente

Spese notarili e di iscrizione nel Registro delle imprese. Spese relative all’assistenza professionale e alla consulenza sostenute e direttamente destinate alla costituzione o alla trasformazione. Sono le voci ammesse al tax credit del 50% destinato alle società benefit, previsto dal decreto Rilancio dello scorso anno (articolo 38-ter del Dl 34/2020) ed esteso ai costi sostenuti fino al 31 dicembre 2021 dal decreto Sostegni bis (articolo 19-bis del Dl 73/2021). A stabilire il perimetro dell’agevolazione è il decreto interministeriale firmato dal titolare dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, e da quello dell’Economia, Daniele Franco e pubblicato sulla «Gazzetta ufficiale» del 14 gennaio 2022. Decreto che, come precisa una nota del Mise, è stato inviato alla Corte dei conti per la registrazione: passaggio necessario per la pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale».

Il Dm disciplina sia le modalità di accesso al tax credit a cui sono destinati complessivamente 7 milioni di euro sia l’attività di promozione delle società benefit a cui sono destinati 3 milioni di euro e per cui lo Sviluppo economico si avvarrà di Invitalia. Un ulteriore incentivo nei confronti di un fenomeno cresciuto durante l’emergenza Covid (si veda l’articolo).

Le condizioni

Il credito d’imposta del 50%, che sarà utilizzabile in compensazione nel modello F24, potrà spettare per un importo massimo di 10mila euro a ciascuna impresa che alla data di presentazione dell’istanza:

• sono costituite, regolarmente iscritte e attive al Registro delle imprese;
• hanno sostenuto spese per la costituzione ovvero per la trasformazione in società benefit, a decorrere dal 19 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021;
• disponendo di una sede principale o secondaria, svolgono un'attività economica in Italia;
• si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
• non rientrano tra i soggetti nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva dell’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi prevista (articolo 9, comma 2, lettera d, del Dlgs 231/2001).

Le spese ammissibili

Possono accedere al tax credit, come anticipato, le spese notarili e di iscrizione nel Registro delle imprese e quellle relative all’assistenza professionale e alla consulenza sostenute e direttamente destinate alla costituzione o alla trasformazione delle società benefit. Fuori gioco, invece, le spese relative a imposte e tasse. Mentre l’Iva è ammissibile all'agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.

La domanda

I soggetti in possesso dei requisiti potranno presentare una domanda telematica attraverso la procedura informatica che sarà messa a disposizione sul sito del Mise. Ogni soggetto beneficiario può presentare una sola istanza di accesso. Nell'istanza, i soggetti richiedenti dichiarano il possesso dei requisiti previsti e riportano l'elenco complessivo delle spese sostenute.

I termini e le modalità di presentazione delle istanze di agevolazione saranno definiti con un provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese. Provvedimento che metterà a disposizione anche lo schema di istanza di ammissione all'agevolazione, insieme all'eventuale ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell'attività istruttoria da parte del ministero.

La presentazione dell'istanza è riservata al rappresentante legale del soggetto proponente, così come risultante dal certificato camerale, o ad altro soggetto delegato al quale è stato conferito potere di rappresentanza per la compilazione.

La concessione

Trascorso il termine finale per la presentazione delle istanze, il ministero dello Sviluppo economico verificherà i requisiti di ammissibilità del soggetto richiedente, la completezza dell'istanza, il rispetto dei massimali previsti dal regolamento de minimis.

Per le istanze per le quali le verifiche concludono positivamente,verrà determinata l'agevolazione concedibile. Nel caso in cui l'importo complessivo delle agevolazioni concedibili ai soggetti istanti sia superiore all'ammontare della dotazione finanziaria dell'intervento, il Mise effettuerà il riparto delle risorse disponibili in proporzione all'importo dell'agevolazione richiesto da ciascuna impresa.

Dopo aver verificato tramite Registro nazionale degli aiuti il rispetto da parte dell'impresa beneficiaria del massimale previsto dal regolamento de minimis, il ministero procederà alla registrazione dell'aiuto individuale determinato e adotterà un provvedimento di concessione cumulativo per tutti i soggetti beneficiari.

Qualora invece le verifiche si concludano negativamente, il ministero trasmetterà una comunicazione di diniego.

Il cumulo

Il decreto ministeriale stabilisce che il tax credit del 50% può essere cumulato con altri aiuti a titolo di «de minimis», nel rispetto dei limiti di cumulo previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di importanza minore. L'agevolazione è cumulabile con altre misure di aiuto in esenzione da notifica relative alle stesse spese ammissibili nei limiti dell'intensità di aiuto superiore più elevata prevista dalla pertinente normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

La trasmissione dei dati alle Entrate e i controlli

Il Mise trametterà alle Entrate l’elenco delle società benefit ammesse a fruire dell’agevolazione e l'importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche, anche parziali. Dal canto suo, l’Agenzia comunicherà poi allo Sviluppo economico l'elenco delle società benefit che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta, con
i relativi importi.

Il ministero effettuerà controlli e ispezioni, anche a campione, in misura proporzionale al rischio e all'entità del benefìcio e sulla veridicità delle dichiarazioni rese così come sulle condizioni per la fruizione e il mantenimento dell'agevolazione. I controlli sulla legittima fruizione del credito di imposta sono effettuati, nell'ambito dell’attività ordinaria di controllo, dalle Entrate. Qualora accerti l'indebita fruizione, totale o parziale, dell'agevolazione, l’Agenzia lo comunicherà al ministero.

La revoca

Il decreto fissa tre situazioni per la revoca del credito d’imposta, ossia qualora:

• venga accertata, successivamente alla concessione dell'agevolazione, l'assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili al soggetto richiedente e non sanabili;
• il soggetto beneficiario non consenta lo svolgimento dei controlli;
• venga accertato dalle Entrate un'indebita fruizione dell'agevolazione.

Al recupero dell’agevolazione sarà connessa l’applicazione di sanzioni e interessi.

Articolo aggiornato il 14 gennaio 2022




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