Plusvalenza sul prelievo di valuta anche con il rientro della somma
Il giroconto da un conto all’altro della provvista nella medesima valuta non costituisce prelievo e dunque non costituisce di per sé fattispecie imponibile
La risposta alla prima domanda è positiva, in quanto, a norma dell’articolo 67, comma 1, lettera c-ter, si considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente, con la precisazione, prevista dal successivo comma 1-ter, che «le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d’imposta la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all’inizio del periodo di riferimento sia superiore a cento milioni di lire [51.465, 69 euro] per almeno sette giorni lavorativi continui». Requisito, quest’ultimo, che, nel caso in esame, almeno dalle informazioni fornite nel quesito, appare integrato. Definito il presupposto impositivo, con riferimento alla quantificazione della plusvalenza, si osserva che il successivo articolo 68, comma 6, del Tuir, Dpr 917/1986 prevede che «il costo o valore di acquisto è documentato a cura del contribuente» e che «per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti, in mancanza della documentazione del costo, si assume come costo il valore della valuta al minore dei cambi mensili accertati ai sensi dell’articolo 110, comma 9, nel periodo d’imposta in cui la plusvalenza è realizzata». Al riguardo, quest’ultima disposizione dispone che «il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell’Ufficio italiano dei cambi, con provvedimento dell’agenzia delle Entrate, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» entro il mese successivo. Sono tuttavia applicabili i tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti utilizzati dall’impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purché la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili». Invece, per quel che riguarda il controvalore di vendita, il successivo comma 7, lettera c, dell’articolo 68 citato prevede che «per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti si assume come corrispettivo il valore normale della valuta alla data di effettuazione del prelievo»; momento che, nel caso in esame, va individuato nella data di prelievo per l’acquisto del bond. Con riferimento alla seconda domanda, si precisa che il giroconto da un conto all’altro della provvista nella medesima valuta non costituisce prelievo e dunque non costituisce di per sé fattispecie imponibile, come già chiarito in passato dall’Amministrazione finanziaria.
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