Imposte

Per il settore agricolo lo scoglio aiuti di Stato

Per pesca e agricoltura va chiarito il regolamento Ue di riferimento

di Francesco Giuseppe Carucci

Sul credito d’imposta per il Mezzogiorno nei comparti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura, ma nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato» nei relativi settori come prevede il secondo periodo del comma 98 dell’articolo 1 della legge 208/2015, nessuna novità dalla legge di Bilancio 2022.

Relativamente a questo aspetto, sinora non vi sono state precise indicazioni da parte dell’agenzia delle Entrate circa il regolamento (Ue) cui far riferimento. Il bonus investimenti Mezzogiorno pare rappresentare un aiuto di Stato e non un aiuto «de minimis».

Oltre al richiamo del comma 98, lo si evince dai commi 99 e 107 che menzionano il regolamento (Ue) 651/2014 valevole in tema di aiuti di Stato per la generalità dei settori.

Per di più, la natura di aiuto di Stato è confermata dal comma 102 che ammette la cumulabilità della misura con gli aiuti de minimis «e con altri aiuti di Stato». D’altra parte per altri benefici fiscali, come per la detrazione dei canoni di affitto di terreni dovuti da giovani agricoltori di cui all’articolo 16, comma 1-quinquies, del Testo unico delle imposte sui redditi, il legislatore che ha inteso imporre i limiti del regime de minimis ne ha fatto espressa menzione.

Alla luce di tali considerazioni, per il comparto agricolo occorrerebbe così guardare al regolamento (Ue) 702/2014 relativo agli aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e nelle zone rurali i cui articoli 14 e 17 ne fissano l’intensità massima.

Si tratta dell’«equivalente agricolo» del richiamato regolamento (Ue) 651/2014. Sembra doversi escludere, invece, l’applicabilità del regolamento (Ue) 1408/2013, destinato al medesimo comparto produttivo, ma per gli aiuti de minimis.

Negato l’incentivo agli imprenditori agricoli titolari di reddito agrario ex articolo 32 del Tuir quali imprese individuali e società semplici.

A parere dell’agenzia delle Entrate, come da risposta della Direzione regionale Entrate della Puglia a istanza di interpello 917-753/2020 in cui è richiamata la circolare 34/E/2016 (si veda il Sole 24 Ore del 12 dicembre 2020), la particolare tipologia di contribuenti è esclusa dall’agevolazione in quanto non può vantare la titolarità di reddito d’impresa di cui all’articolo 55 del Tuir.

Il caso resta ancora aperto poiché l’articolo 1, comma 98, della legge 208/2015 destina il credito d’imposta «alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell’acquacoltura» e «nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura». Il legislatore opera pertanto un esclusivo riferimento al concetto di impresa nell’accezione civilistica senza alcuna esplicita preclusione legata alla tipologia di determinazione del reddito cui l’impresa è soggetta.

La posizione dell’Agenzia, dunque, non convince del tutto. Infatti sulla questione, nell’ottobre scorso, è stata presentata un’interrogazione a risposta scritta (la n. 4/10497) dal deputato Giuseppe L’Abbate (M5S) rivolta ai ministeri dell’Economia e delle Politiche agricole.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©