Imposte

Impresa 4.0 e nuovi beni strumentali: tax credit investimenti anche per i forfettari

Bonus utilizzabile in compensazione. Chi esercita attività professionale può averlo solo per i beni «ordinari»

di Alessandra Caputo

I contribuenti che adottano il regime forfettario possono beneficiare del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui alla legge 178/2020. A partire dallo scorso anno, il legislatore ha infatti riformulato la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano nazionale Impresa 4.0. E la novità più importante ha riguardato la trasformazione del beneficio – che prima consisteva in una maggiorazione del costo rilevante ai fini della determinazione delle quote di ammortamento (super e iper-ammortamento) – in un credito d’imposta utilizzabile in compensazione.

La modifica ha avuto l’effetto di includere tra i soggetti beneficiari anche coloro che si avvalgono del regime forfettario ex legge 190/2014: infatti, quando l’agevolazione era riconosciuta sotto forma di maggiorazione del costo ai fini dell’ammortamento, i contribuenti forfettari – pur non essendo formalmente esclusi dalla norma – lo erano nella sostanza.

Questi contribuenti determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei compensi o ricavi dell’anno uno specifico coefficiente differenziato in base al codice Ateco dell’attività svolta; mentre i costi sono indeducibili, in quanto sostituiti dalla forfettizzazione. Tenuto conto di queste modalità di determinazione del reddito, dunque, un bonus riconosciuto sotto forma di maggiorazione del costo non aveva alcuna utilità.

Le conseguenze del beneficio allargato
Con la legge 160/2019, il legislatore ha invece deciso di agevolare gli investimenti in beni strumentali nuovi con la concessione di un beneficio sotto forma di credito d’imposta applicabile «indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa».

Così il beneficio è diventato interessante anche per la platea dei contribuenti forfettari che possono utilizzarlo per ridurre l’imposta sostitutiva da versare sui redditi prodotti.
Chi esercita attività d’impresa può fruire del credito d’imposta per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022 per tre categorie di beni:
beni materiali 4.0 (compresi nell’allegato A della legge 232/2016), con agevolazione pari al 50% fino al 31 dicembre 2021 e pari al 40% per gli investimenti nel 2022;
beni immateriali 4.0 (compresi nell’allegato B della Legge 232), con agevolazione pari al 20%;
beni, sia materiali che immateriali, non 4.0, diversi da quelli di cui ai punti precedenti, con agevolazione pari al 10% per gli investimenti fino al 31 dicembre 2021, e pari al 6% per quelli nel 2022.

I contribuenti che esercitano attività professionale possono fruire del credito in riferimento ai soli investimenti in beni “ordinari” (quindi non 4.0).

L’utilizzo del credito d’imposta
Il credito va indicato nel quadro RU del modello di dichiarazione ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre anni. Tuttavia, come anche precisato nella circolare 9/E/2021, l’eventuale eccedenza può essere riportata nelle dichiarazioni degli anni successivi senza limiti di tempo.

Il credito che matura con riferimento ai beni “ordinari”, invece, può essere utilizzato in un’unica soluzione.

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