Il ricercatore in Norvegia a tempo determinato non iscritto all’Aire paga le tasse in Italia
L’esenzione per l’assegno di ricerca o la borsa di studio è prevista solo se vengono erogati dallo Stato italiano o dalle Regioni a statuto ordinario
Preliminarmente, si rileva che le attività di ricerca o di insegnamento, di regola, vengono inquadrate nell’articolo 20 – professori e insegnanti o professori e ricercatori - delle convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia e non nell’articolo 19. Si ritiene che si possa verificare l’applicabilità, nella fattispecie specifica, dell’articolo 19 solo nell’ipotesi in cui manchino i requisiti per fruire dei benefici convenzionali previsti nell’articolo 20 (ad esempio, il prolungamento del soggiorno all’estero del ricercatore per un periodo superiore a due anni). Ciò detto, supponendo, come sembra, che il soggetto di cui si parla nel quesito non si sia cancellato dall’anagrafe della popolazione residente per iscriversi all’Aire (anagrafe italiani residenti all’estero), mantenendo pertanto la residenza fiscale in Italia durante il suo periodo di dottorato in Norvegia, lo stesso risulterà soggetto alle imposte sui redditi in Italia per i redditi ovunque prodotti (salvo eventuali previsioni diverse contenute nella Convenzione contro le doppie imposizioni ove esistente). In proposito, si rileva che l’articolo 20 delle convenzioni siglate dall’Italia (ivi compresa la convenzione siglata con la Norvegia) nel rispetto di taluni criteri di natura soggettiva e oggettiva, prevedono l’esenzione dei redditi percepiti dal ricercatore nello Stato estero ospitante, ferma restando l’imposizione nello Stato di residenza. Strutturato in questo senso, come anticipato, è anche l’articolo 20 della convenzione contro le doppie imposizioni siglata tra l’Italia e la Norvegia e quindi, in applicazione di tale criterio, il reddito percepito dal ricercatore non dovrebbe pagare le imposte in Norvegia pur essendo lo Stato in cui viene prodotto il reddito, ma le dovrebbe pagare in Italia (salvo specifiche previsioni di esenzione previste dalle norme interne). Venendo quindi all’inquadramento in Italia del reddito di cui si parla, si rileva che l’esenzione dall’imposta contenuta dalla norma citata dal lettore è applicabile solo nell’ipotesi in cui le borse di studio e gli assegni siano «corrisposti dallo Stato ……, dalle regioni a statuto ordinario….». Pertanto, poiché nel caso specifico il reddito relativo all’attività di ricerca viene erogato da un’università norvegese e considerando che le disposizioni di esenzione sono a fattispecie esclusiva e, in quanto tali, non sono suscettibili di interpretazione analogica si ritiene che, non sussistendo norme specifiche di esenzione, lo stesso reddito sia soggetto ad imposte in Italia quale reddito di lavoro dipendente o assimilato al reddito di lavoro dipendente ai sensi degli articoli 49 e 50 del Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986.
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