L'esperto rispondeImposte

Il premio di risultato esente Irpef versato alla previdenza complementare non è deducibile dal reddito

Fondo pensione

di Michela Magnani

La domanda

Si chiede se il premio di risultato, spettante nell’anno «x» ad un lavoratore che opta integralmente per il versamento al proprio fondo pensione di categoria, oltre all’esenzione dell’Irpef (a fronte di un accordo sindacale regionale regolarmente depositato), entro i limiti previsti dalla circolare 5/E/18, può essere portato in deduzione dallo stesso lavoratore nella propria dichiarazione dei redditi già dell’anno successivo all’anno «x». In particolare, la circolare sopra citata, che prevede che per «... i contributi alla previdenza complementare versati in sostituzione del premio di risultato possono essere portati in deduzione dal reddito complessivo» è da intendere che tali contributi non solo non concorrono al reddito complessivo, non solo non verranno tassati al momento della fase di erogazione della prestazione previdenziale, ma addirittura possono essere dedotti dalla propria dichiarazione dei redditi, nei limiti degli 8.164,57 euro per i casi previsti dalla circolare?
M. L. – Monza

In merito al premio di risultato convertito in previdenza complementare si rileva quanto segue.
L’articolo 1, commi da 182 a 190 della legge di Stabilità del 2016 introduce nel nostro ordinamento per alcune categorie di contribuenti la tassazione agevolata sui cosiddetti premi di risultato nonché, ove previsto dall’accordo di secondo livello istitutivo del premio, la possibilità di convertire gli stessi in tutto o in parte in beni e servizi di welfare non soggetti o soggetti solo parzialmente ad imposizione ai sensi dell’articolo 51, commi 2 e 3 del Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986.
Fin dalla prima applicazione della normativa, l’agenzia delle Entrate con la circolare 28/E del 2016 ha precisato che, in conseguenza di quanto previsto da tali disposizioni, le somme e i valori di cui al comma 2 e all’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 51 del Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986 «non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all’imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191, anche nell’eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182». Quindi, in linea di principio, non concorrono a formare il reddito anche i premi di risultato convertiti in contributi versati alla previdenza complementare. Dopo le modifiche normative introdotte dalla legge di bilancio 2017 e l'introduzione del comma 184-bis, tali contributi – vale a dire i premi di risultato convertiti in contributi versati alla previdenza complementare - non concorrono a formare il reddito anche se eccedenti 5.167,57 euro (aumentati a 7.746,86 per i lavoratori di prima occupazione) né a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari. Se, invece, il lavoratore decidesse di versare alla previdenza complementare il premio di risultato effettivamente percepito, tale premio prima sarebbe tassato al 10% e poi costituirebbe onere deducibile ai sensi dell'articolo 10, lettera e-bis) del Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986. Quindi, dallo “scambio” del premio di risultato con i contributi versati alle forme pensionistiche complementari consegue che gli stessi assumano uno status autonomo rispetto agli altri contributi e non possano, di conseguenza, essere dedotti dal reddito neppure in fase di presentazione della dichiarazione. Ciò risulta molto chiaramente dalle istruzioni alla certificazione unica («Cu»)(e dai conseguenti richiami alla stessa contenuti nel modello 730) dove vengono riportati nei punti 574 e 594 tra i premi di risultato che il sostituito ha scelto che gli vengano corrisposti in benefit e non nel punto 412 tra i contributi versati alla previdenza complementare deducibili.

Consulta L’Esperto risponde per avere accesso a un archivio con oltre 200mila quesiti, con relativi pareri. Non trovi la risposta al tuo caso? Invia una nuova domanda agli esperti.


Per saperne di piùRiproduzione riservata ©