Imposte

Codice appalti, bollo sul contratto modulato a scaglioni

Semplificazione per le procedure affidate a partire dal 1° luglio 2023

L’approvazione del nuovo codice dei contratti pubblici rispetta la scadenza del Pnrr e porterà significative novità anche in materia di imposta di bollo sui contratti per gli acquisti delle pubbliche amministrazioni. Queste novità contenute nel Dlgs 36/2023 in vigore dal 1° aprile 2023, sono tutte nel segno della semplificazione e portano a un cambiamento radicale circa obblighi e responsabilità, casistiche di esenzione, determinazione e modalità di assolvimento dell’imposta applicabile, efficaci dalle procedure affidate dal 1° luglio 2023 con abrogazione del codice vigente (Dlgs 50/2016). Ma andiamo con ordine.

Stipula del contratto

L’articolo 18 del nuovo decreto prevede che il contratto debba essere stipulato, a pena di nullità, in forma scritta in base all’allegato I.1, articolo 3, lettera b), con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti diretti, è possibile la conclusione tramite corrispondenza secondo l’uso del commercio, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell’invito, fanno parte integrante del contratto.

Imposta forfettaria

La tabella A dell’allegato I.4, richiamata dall’articolo 18, comma 10 del codice, indica il valore dell’imposta di bollo che l’appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso. Il pagamento ha natura sostituiva dell’imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l’esecuzione dell’appalto, ma non sulle fatture, note e simili di pagamento del corrispettivo. Vengono così sostituite le ordinarie modalità di calcolo e versamento del Dpr 642/1972. La tabella potrà essere ulteriormente modificata o sostituta con decreto del ministero dell’Economia e finanze.

Contratti esenti

L’imposta è determinata sulla base di scaglioni crescenti in relazione all’importo massimo previsto nel contratto (da assumere al netto dell’Iva), comprese le eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti ed è dovuta da un minimo di 40 euro (contratto fino a 150.000 euro) fino ad un massimo di 1.000 euro (contratto che eccede 25 milioni di euro). Sono invece totalmente esenti gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro.

Effetti delle novità

L’onere dell’imposta, per previsione di legge, è posto a carico dell’appaltatore. La stazione appaltante viene liberata dal vincolo di solidarietà passiva (articolo 22 del Dpr 642/1972), superando gli orientamenti di prassi dell’agenzia delle Entrate, ma dovrà vigilare sull’assolvimento quando l’imposta è ancora dovuta. Il pagamento in proporzione al valore e non alla dimensione cartolare del contratto e degli allegati, eliminerà anche le problematiche interpretative sulla funzione degli allegati (se parte integrante e identificativi delle obbligazioni fra le parti o meno) ed i correlativi oneri. Con le regole in vigore gli allegati sono soggetti a bollo fino dall’origine (nella misura ordinaria 16 euro ogni 4 facciate da 25 righe ciascuna) o in caso d’uso (se classificati modelli disegni, eccetera).

Versamento telematico

Con provvedimento dell’agenzia delle Entrate saranno adottate modalità telematiche di versamento, coerenti con la piena digitalizzazione del procurement. Si abbandona il contrassegno telematico (lettera a, comma 1 dell’articolo 3 Dpr 642/1972) e si riducono così oneri gestionali e di conservazione documentale.

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