Opzione per le quote Oicr in tempi stretti
Comunicazione da inviare e provvista disponibile entro venerdì 30 giugno
L’affrancamento delle quote di Oicr detenute presso intermediari residenti deve essere fatta comunicando loro l’opzione entro il 30 giugno. In questo caso, il contribuente può avvalersi dell’affrancamento anche prima del versamento dell’imposta da parte dell’intermediario, sempreché sia stata fornita la provvista entro il 30 giugno 2023 e l’intermediario versi entro il 16 settembre 2023. Così la circolare 16/E/2023.
La necessità che la provvista sia fornita entro il 30 giugno 2023 – non prevista espressamente dalla legge – non va intesa necessariamente come materiale versamento dell’imposta all’intermediario, ma anche come indicazione, nella comunicazione dell’opzione, delle disponibilità (denaro o titoli) da cui prelevare la provvista.
L’intermediario depositario, infatti, non sempre è in grado di determinare autonomamente l’imposta dovuta, perché il sostituto d’imposta spesso non coincide con il depositario. Per questo motivo è stato concesso agli intermediari un termine differito per il versamento dell’imposta (16 settembre 2023).
Nel caso in cui invece non sussista un rapporto con un intermediario residente, l’opzione deve essere esercitata in dichiarazione dei redditi e il versamento dell’imposta deve essere fatto entro il versamento del saldo delle imposte per il 2022. Si ritiene, a questo proposito, che il versamento possa anche essere fatto entro il 31 luglio 2023 con la maggiorazione dello 0,4 per cento.
In linea con la circolare Assogestioni 13/C/2023 viene inoltre chiarito che:
O l’affrancamento non assume rilevanza per i proventi periodici, ma solo per i redditi compresi nella differenza fra le somme o valori ricevute in occasione del rimborso o cessione delle quote di Oicr e il loro costo fiscale. Ciò in aderenza alla letterale della norma e in linea con la prassi emanata in occasione delle variazioni di aliquota del 2014 (si veda la circolare 19/E del 2014);
O l’affrancamento può riguardare anche Oicr che comprendono diritti patrimoniali rafforzati;
O per la determinazione del valore al 31 dicembre 2022 può essere assunto anche il valore risultante da prospetti redatti secondo principi di valutazione validati nella prassi di settore, se attestato in modo oggettivo e certificato da un soggetto indipendente (ad esempio i criteri Ipev).
Ricordiamo che con la risoluzione 32/E del 2023 sono stati istituiti i codici di versamento delle imposte sostitutive da parte degli intermediari e dei contribuenti. Nel campo «Anno di riferimento», si deve indicare l’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato «AAAA»: probabilmente si intende anno 2022 per i versamenti effettuati dai contribuenti e 2023 per quelli effettuati dagli intermediari
Per la rivalutazione delle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati, l’Agenzia ha confermato che, qualora il contribuente intenda cedere la partecipazione prima del 15 novembre 2023 ed abbia optato per l’applicazione del regime del risparmio amministrato o gestito, è sufficiente che documenti all’intermediario di aver versato l’imposta sostitutiva (o la prima rata) prima della cessione della partecipazione.