Valutazione delle rimanenze, strada sbarrata per la derivazione rafforzata
L’applicazione non avviene in presenza di fenomeni meramente valutativi regolati dal Tuir, che prevalgono sulle valutazioni di bilancio
L’articolo 8, lettera a) del Dl 21 giugno 2022, n. 73 (decreto Semplificazioni) prevede che già a partire dai bilanci 2022, il principio di derivazione rafforzata si applichi anche alle micro-imprese che abbiano optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria. Il Dl 244/2016, cosiddetto "decreto Milleproroghe", aveva esteso in passato il «principio di derivazione rafforzata» anche ai soggetti non Ias-adopter, con piena rilevanza fiscale di qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali del bilancio redatto secondo i nuovi principi contabili. Si ricorda che secondo il principio di derivazione rafforzata, le regole stabilite dal Tuir per determinare la base imponibile reddituale sono superate dalle previsioni in materia di imputazione temporale e classificazione delle operazioni, eseguite in ossequio ai principi contabili utilizzati da un certo soggetto. Si parla di derivazione rafforzata poiché già esiste per tutte le imprese il principio di derivazione secondo cui un costo è fiscalmente riconosciuto solo se è transitato nel conto economico civilistico. Più specificatamente il Dl 244/2017 ha introdotto, ai fini Ires, modifiche all’articolo 83 del Tuir, che statuisce un principio di derivazione rafforzata del reddito imponibile dalle risultanze di bilancio, e modifiche specifiche di singoli articoli del Tuir, per coordinarli con le nuove disposizioni civilistiche. In particolare si segnalano le modifiche all’articolo 96 con riferimento alla determinazione del Rol, all’articolo 108 relativamente alle spese relative a più esercizi, all’articolo 109 sulle imputazioni reddituali a patrimonio netto e all’articolo 112 sul trattamento fiscale dei derivati. L’estensione del principio di derivazione rafforzata trova però il suo limite, in analogia con quanto sinora stabilito per i soggetti Ias-adopter, nei fenomeni meramente valutativi regolati dal Tuir, che prevalgono sulle valutazioni di bilancio.
Valgono pertanto le disposizioni specifiche del Tuir che:
- prevedono limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi o la loro esclusione dalla formazione del reddito imponibile, o ne dispongono la ripartizione in più periodi d’imposta (ad esempio: ammortamenti, svalutazioni, accantonamenti);
- esentano o escludono, parzialmente o totalmente, dalla formazione del reddito imponibile componenti positivi, comunque denominati, o ne consentono la ripartizione in più periodi d’imposta (ad esempio: plusvalenze relative a beni strumentali ammortizzabili);
- stabiliscono la rilevanza di componenti positivi o negativi nell’esercizio, rispettivamente, della loro percezione o del loro pagamento (criterio di cassa).
Pertanto il principio di derivazione rafforzata non può estendersi all’ambito della valutazione delle rimanenze, ove esistano difformità fra disposizioni fiscali e disposizioni civilistiche, come ribadito dal recente interpello 93/2023 (in riferimento a rimanenze di lavori in corso).
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