Imposte

Iva e oreficeria usata: la Cassazione ridefinisce il confine tra inversione contabile e regime del margine

Determinante il grado di purezza del materiale e la possibilità di definirlo come «bene d’occasione»

di Stefano Capaccioli

Inversione contabile o regime del margine per l’oreficeria usata? Con le ordinanze gemelle numero 11927 e 11928 del 12 novembre 2020 (depositate il 6 maggio 2021), la Cassazione ha fissato alcuni principi sul regime Iva della cessione di prodotti in oro destinati a essere fusi e lavorati per la realizzazione di oggetti diversi.

La prassi si basava finora sulle risoluzioni 375/E/2002, 161/E/2005, 161/E e 92/E del 2013 e della risposta alla Consulenza giuridica n. 13 del 18 novembre 2020, nonché il progetto “Gold Scrap” portato avanti dalla Guardia di Finanza («In particolare, è emerso che numerosi “compro oro” hanno acquistato, da soggetti privati, oggetti preziosi e, successivamente, senza operare ulteriori lavorazioni, li hanno ceduti ad operatori professionali del mercato dell’oro, attestando in maniera fittizia la qualità di rottame, al fine di conseguire un indebito risparmio d’imposta attraverso l’applicazione del reverse charge in luogo del regime del margine»).

Secondo l’interpretazione prevalente, per l’applicazione del regime Iva del reverse charge, rilevava la destinazione finale dell’oggetto venduto (indipendentemente dalla sua natura di oro usato, semilavorato o dalla sua esatta qualificazione merceologica) insieme all’attività del cessionario (che doveva risultare esclusivamente finalizzata al processo di fusione e di affinazione chimica del materiale prezioso).

La Corte di cassazione pone fine a questa interpretazione, che non trova riscontro nei principi Iva basati sulle direttive 98/80/Ce del 12 ottobre 1998 e 94 del 14 febbraio 1994.

Ai fini dell’applicazione del regime di inversione contabile, non è centrale che si tratti di un prodotto semilavorato, visto che tale definizione si presta solo a escludere i prodotti finiti e i prodotti che non siano mai stati oggetto di lavorazione o di trasformazione (Corte Ue, causa C-550/14, punto 30). La ratio del sistema di reverse charge risiede nel ridurre le frodi fiscali. Un rischio che è proporzionale al tenore d’oro del bene: quindi, il livello di purezza dell’oro del bene è decisivo per determinare se una cessione di materiale d’oro o di prodotti semilavorati, come sopra intesi, rientri o no nell’ambito di applicazione dell’articolo 198, paragrafo 2, della direttiva Iva (Corte Ue, C-550/14, punto 42).

Per l’applicazione del reverse charge è sufficiente che si tratti di prodotti non immediatamente destinati al consumo che rispondano ai requisiti di purezza stabiliti dalla norma; altrimenti vale il diverso regime del margine, previsto dall’articolo 311 della direttiva Iva ed applicabile ai “beni d’occasione” definiti come «i beni mobili materiali suscettibili di reimpiego, nello stato originario o previa riparazione, diversi dagli oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione e non costituiti da metalli preziosi o pietre preziose come definiti dagli Stati membri».

Il regime del margine tende a evitare la doppia imposizione e le distorsioni di concorrenza tra soggetti passivi nel settore. In considerazione di tale scopo, conta il valore da attribuire ai metalli preziosi e alle pietre preziose, che è quello intrinseco. Ecco quindi l’intervento della Cassazione, la quale precisa le condizioni affinché si possa rispondere alla nozione di “bene d’occasione”, per l’applicazione del regime speciale del margine. Nozione che riguarda «un oggetto che abbia avuto e che conservi funzionalità diversa da quella inerente alle materie che lo compongono, e che sia idoneo a essere reimpiegato, nel suo stato originario o previa riparazione». Di conseguenza, non può essere considerato un “bene d’occasione” quello la cui utilità consiste nell’essere trasformato in un nuovo oggetto che conoscerà un nuovo ciclo economico: in questo caso, infatti, scompare il rischio di doppia imposizione, che è all’origine dell’introduzione del regime del margine di utile (Corte di Giustizia Ue, causa C-154/17, punto 34).

Gli elementi che vanno considerati sono oggettivi, e non soggettivi, avendo rilievo, in via esemplificativa, la presentazione degli oggetti, il metodo di valutazione del loro valore e il metodo di fatturazione, ossia sfusi (al lordo/a peso) o a pezzo (Corte Ue, C-154/17, punto 35).

In conclusione, il regime del reverse charge sugli oggetti di oro richiede la presenza di:
- requisiti formali (materiale di oro o prodotti semilavorati superiore a 325 millesimi);
- requisiti funzionali (ossia che si tratti di beni la cui funzionalità si identifichi con quella dell’oro).

Nel caso in cui i beni rispondano a funzionalità autonoma da quella del materiale che li compone vengono attratti dal regime del margine.

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