La Cassazione, nella sentenza n. 22139/2024, ritiene che i costi sostenuti da una società per la costruzione di un immobile strumentale su di un terreno di proprietà di terzi non siano deducibili mediante quote di ammortamento ma, assimilando tali costi a quelli di manutenzione, ne prospetta la deduzione alla stregua di questi ultimi.
La sentenza in commento
Nella sentenza n. 22139/2024 [1] la Cassazione si confronta con la deduzione delle quote di ammortamento dei costi sostenuti da una società per la costruzione di un fabbricato adibito a sede sociale, assunto quindi come strumentale, su un terreno di cui non ha la proprietà né altro titolo di godimento reale o personale [2].
Per la Cassazione queste quote di ammortamento non sono deducibili. In particolare, «i costi di costruzione di un fabbricato realizzato su di un terreno di proprietà altrui in ...