ApprofondimentoImposte

I costi su beni di terzi sono deducibili se inerenti ma non ammortizzabili

di Giuseppe Zizzo

N. 4

settimana-fiscale

La Cassazione, nella sentenza n. 22139/2024, ritiene che i costi sostenuti da una società per la costruzione di un immobile strumentale su di un terreno di proprietà di terzi non siano deducibili mediante quote di ammortamento ma, assimilando tali costi a quelli di manutenzione, ne prospetta la deduzione alla stregua di questi ultimi.

La sentenza in commento

Nella sentenza n. 22139/2024 [1] la Cassazione si confronta con la deduzione delle quote di ammortamento dei costi sostenuti da una società per la costruzione di un fabbricato adibito a sede sociale, assunto quindi come strumentale, su un terreno di cui non ha la proprietà né altro titolo di godimento reale o personale [2].

Per la Cassazione queste quote di ammortamento non sono deducibili. In particolare, «i costi di costruzione di un fabbricato realizzato su di un terreno di proprietà altrui in ...

  • [1] Cass., sez. V, 6 agosto 2024, n. 22139.

  • [2] Sulla deduzione dei costi sostenuti per migliorie e addizioni su beni di terzi restano di interesse: F. Crovato, Manutenzioni e migliorie su beni di terzi tra beni ammortizzabili e costi pluriennali, in Rass. trib., 1994, 1189; A. Benazzi, Le problematiche connesse alle spese incrementative su beni di terzi, in Corr. trib., 2002, 3539.

  • [3] Cass., sez. V, 5 aprile 2013, n. 8389.

  • [4] Cass., sez. VI-5, 24 gennaio 2017, n. 1788.

  • [5] Cass., sez. V, 17 giugno 2011, n. 13327.

  • [6] Nel senso di riguardare unicamente i beni di cui la società sia proprietaria: Cass., sez. V, 28 gennaio 2010, n. 1834; Cass., sez. V, 17 luglio 2019, n. 19161.

  • [7] Si veda: G. Zizzo, L'imposta sul reddito delle società, in G. Falsitta, Manuale di diritto tributario, parte speciale, Padova, 2021, 392.

  • [8] Si veda l'Oic 24, par. A.22.

  • [9] In questo senso: Cass., sez. V, 17 luglio 2019, n. 19161; Cass., sez. V, 21 aprile 2022, n. 12720.

  • [10] Sulla connessione tra deduzione e rilevazione contabile di questi oneri si veda: Cass., sez. V, 2 marzo 2020, n. 6015.

  • [11] Sembra di questo avviso l'agenzia delle Entrate, per la cui posizione cfr.: Cm 19 dicembre 2003, n. 36/E; Cm 30 marzo 2017, n. 4/E. Come pure la Cassazione, per la quale la contabilizzazione tra le immobilizzazioni materiali richiede che «il bene, avendo una sua autonomia funzionale ed individualità, a prescindere da quello di terzi cui accede, al termine del periodo di locazione o di comodato può esser rimosso ed utilizzato separatamente dall'investitore» (Cass., sez. V, 6 settembre 2017, n. 20814).