A rischio nullità la notifica dell’accertamento se non è indifferibile e urgente
L’errore materiale nella rettifica
In ragione dell’emergenza epidemiologica che ha caratterizzato l’anno 2020, l’articolo 157, comma 1 del decreto legge 34/2020, così come da ultimo modificato dal decreto legge 30 gennaio 2021, n. 7, stabilisce che gli atti impositivi che scadono tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020 sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvo i casi di indifferibilità e urgenza che comportano, ad esempio, l’obbligo di inoltro della notizia di reato ai sensi dell’articolo 331 del Codice di procedura penale. Ferma restando la predetta proroga, la medesima disposizione di legge stabilisce che l’atto impositivo deve essere comunque “emesso” entro il 31 dicembre 2020. Ciò, come precisato dall’agenzia delle Entrate con la circolare 20 agosto 2020, n. 25/E, può essere provato dai sistemi interni dell’agenzia delle Entrate, ovvero dal cosiddetto “glifo”, che, mediante il QR-Code, consente di verificare il rispetto del requisito. Tutto ciò premesso, si ritiene che, in caso di insussistenza di indifferibili urgenze, in linea di principio, l’eventuale notifica “anticipata” dell’atto dovrebbe condurre alla nullità dell’atto stesso, nella piena consapevolezza che, in ogni caso, il termine di notifica è lasciato ad una valutazione discrezionale del funzionario, che, astrattamente, potrebbe disporre la notifica nei primi giorni di febbraio 2021.
Va peraltro evidenziato che la nullità dell’atto per intervenuta decadenza va inserita nel ricorso introduttivo, non potendo essere sollevata, ad esempio, per la prima volta in appello e che le norme in tema di decadenza, specialmente se di proroga di termini esistenti, sono di stretta interpretazione, in ragione dell’articolo 3 della legge 212/2000, legge sui diritti del contribuente.
In ogni caso, la presentazione di un’istanza di accertamento con adesione, da parte del contribuente, non preclude in capo allo stesso la possibilità, in caso di mancata adesione, di impugnare l’atto e di eccepirne, in diritto, l’illegittimità per violazione dell’articolo 157, comma 1 del decreto legge 34/2020.
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