Accise sull’energia elettrica, il credito d’imposta non è soggetto a decadenza biennale
Le sentenze 21372 e 21373 della Cassazione ribadiscono la natura revolving
Il credito d’imposta dell’accisa sull’energia elettrica emergente dalla dichiarazione di consumo annuale va a costituire, nelle dichiarazioni di consumo per gli anni successivi, la componente di un nuovo saldo creditorio emergente da tale ultima dichiarazione, che impedisce di applicare il termine di decadenza biennale previsto dall’articolo 14, comma 2, Tua (Testo unico Accise, ossia il Dlgs 504/1995). A ribadirlo sono le sentenze 21372/2020 e 21373/2020 della Cassazione che chiariscono la natura revolving del credito d’imposta in questione.
Le modalità applicative dell’accisa sull’energia elettrica
L’articolo 56 del Tua dispone che il pagamento dell’accisa venga effettuato in rate di acconto mensili calcolate sulla base dei consumi mensili dell’anno precedente, secondo il dato “storico” indicato nella dichiarazione di consumo annuale, che contiene i consumi mese per mese relativi all’anno precedente, oltre che la liquidazione “provvisoria” delle accise dovute per l’anno oggetto di dichiarazione, con successivo conguaglio annuale, a credito o debito, e successiva compensazione dell’eventuale credito maturato.
Il credito in materia di accise è, quindi, di tipo revolving, nel senso che il credito emergente dalla dichiarazione di consumo annuale costituisce, nelle dichiarazioni di consumo per gli anni successivi, la componente di un nuovo saldo creditorio emergente dall’ultima dichiarazione.
In altri termini, il credito è uno ed uno solo e si rinnova di anno in anno per effetto della liquidazione a saldo delle imposte dovute e di quelle versate, sulla base dell’ultima dichiarazione di consumo presentata in cui si origina, appunto, un nuovo credito d’imposta complessivo.
Sul punto, è la stessa normativa tributaria in materia di accise a stabilire che l’accertamento e la liquidazione dell’accisa sono effettuati dal competente ufficio dell’agenzia delle Dogane sulla base della dichiarazione di consumo annuale di cui all’articolo 53, comma 8, Tua.
Viene quindi configurato dal legislatore un sistema applicativo in cui la contabilità del credito d’imposta del contribuente è tenuta dall’Amministrazione finanziaria doganale: quest’ultima annota l’eventuale pagamento mediante compensazione delle rate d’acconto mensili e decurta il credito di imposta derivante dalla dichiarazione di consumo dell’anno precedente.
Pertanto, poiché le imposte non sono liquidate dal contribuente, ma dall’Amministrazione doganale, è lo stesso sistema legislativo a prevedere l’obbligo per il contribuente di compensare il proprio credito d’imposta di una annualità con gli acconti dovuti per gli anni successivi, senza alcuna limitazione temporale alla compensazione del credito d’imposta.
Il credito, dunque, si rinnova continuamente fino al suo esaurimento, o fino a che sorga una causa impeditiva della sua fruizione, come ad esempio la cessazione delle forniture in una determinata Provincia. Proprio l’obbligatorietà di un simile meccanismo applicativo dell’imposta che prevede la compensazione esclude l’operatività del termine di decadenza biennale di cui all’articolo 14, comma 2, del Tua.
L’estensione dal gas all’energia elettrica
Tale tesi, originariamente introdotta in tema di accise sul gas naturale (di cui però le modalità applicative sono le medesime) dalla Cassazione (tra le tante: pronuncia 9283/2013), è stata dunque recepita anche con riguardo all’energia elettrica (Cassazione, pronunce 3051/2019; 9283/2019; 12124/2019; 16261/2019; 16262/2019: 16263/2019; 16264/2019; 26157/2019) con l’effetto di consolidare l’orientamento in parola, rispetto alla diversa interpretazione resa dalla Suprema corte in tema di rimborso delle accise, per la quale il termine biennale di decadenza troverebbe sempre e comunque applicazione, anche nell’ipotesi di crediti derivanti dalle dichiarazioni.
A fronte dei numerosi precedenti emessi dai giudici di legittimità, l'auspicio è che l'agenzia delle Dogane e dei Monopoli recepisca talr orientamento, ormai più che consolidato.