Imposte

Accollo del debito con registro agevolato

di Massimo Romeo

Il legislatore ha inteso esplicitamente agevolare il settore del credito, ai fini del registro, per tutte le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e per i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestato. L’accollo del debito, da un punto di vista oggettivo, rientra pacificamente tra le vicende modificative del rapporto obbligatorio, ossia della sottostante operazione di finanziamento genetica (quindi con registro agevolato), anche se da un punto di vista soggettivo il credito, per effetto di una cartolarizzazione, non sia più di una banca. Questo il principio di diritto che emerge dalla sentenza 3064/14/2019 della Ctr Lombardia .

La vicenda
La vicenda portata all’attenzione dei giudici tributari milanesi concerneva l’impugnazione da parte di un notaio di un avviso di liquidazione tramite il quale l’agenzia delle Entrate recuperava l’imposta di registro scaturente da una diversa valutazione di un atto di accollo di mutuo considerato esente da parte del ricorrente mentre assoggettato ad aliquota del 3% da parte dell’agenzia delle Entrate. In sintesi un istituto di credito (Alfa spa) concedeva ad una società (Beta Srl) un mutuo fondiario e contestualmente una contribuente (signora X), a garanzia del mutuo concesso , si costituiva quale terzo datore di ipoteca; successivamente il mutuo veniva cartolarizzato e ceduto ad altra società (Gamma Srl) mentre la signora X e la originaria mutuante (Beta Srl) convenivano che la signora X si accollasse il debito ai sensi dell’articolo 1273 del codice civile. Secondo la tesi erariale per poter usufruire della norma agevolativa (articolo 15 del Dpr 601/1973) è necessario che l’atto di accollo sia collegato e contestuale, rispetto al contratto di mutuo fondiario, oltre alla sussistenza di specifici requisiti oggettivi , quali i finanziamenti a medio e lungo termine o soggettivi nel senso che uno dei contraenti deve risultare necessariamente un Istituto di credito. Tesi recepita dai primi giudici che decidevano di rigettare il ricorso rammentando, trattandosi di norma agevolativa, che «l’accollo del mutuo è un’operazione del tutto autonoma rispetto al finanziamento, nonché che la mancanza del requisito soggettivo (contraente rappresentato da Istituto di credito) costituisce un limite invalicabile per l’applicazione della esenzione dell’imposta».

La decisione
Non ritenendo corretta l’opzione ermeneutica seguita dal primo giudice, la Ctr decide di riformare il decisum della commissione provinciale.
•Da un punto di vista oggettivo i giudici regionali evidenziano che il legislatore ha fatto ricorso al concetto ampio di «operazioni di finanziamento» e alla loro «esecuzione, modificazione, estinzione»; giuridicamente l’operazione di finanziamento altro non è che una fattispecie contrattuale dalla quale deriva l’obbligazione in capo al mutuatario di restituzione del capitale maggiorato degli interessi al mutuante. Il rapporto obbligatorio può subire nel corso della sua vita vicende modificative, tra le quali si annovera certamente anche l’ accollo che, pertanto, deve considerarsi non escluso dall’ampia previsione dell’articolo 15 del Dpr 601/1973.

•Da un punto di vista soggettivo la Ctr non ravvisa parimenti ostacoli al riconoscimento del beneficio fiscale a causa dell’intervenuta cartolarizzazione del credito, stante il chiaro disposto dell’articolo 6 della legge 130/99, che stabilisce che «se la cessione ha per oggetto crediti derivanti dalle operazioni indicate negli articoli 15, 16 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, continuano ad applicarsi le agevolazioni previste nel citato articolo 15». Pertanto, conclude il Collegio, a nulla rileva che per effetto della cartolarizzazione il credito non sia più di una banca, dal momento che il legislatore ha chiaramente voluto eccettuare dall’imposta di registro le operazioni di cartolarizzazione dei crediti nascenti da mutui fondiari.

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