L'esperto rispondeImposte

Acconti 2024 non dovuti se l’attività dell’artigiano forfettario cessa nel 2023

Non sono dovuti acconti per il periodo d’imposta in corso sia a titolo di contributi previdenziali che a titolo d’imposta sostitutiva in regime forfettario

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di Alfredo Calvano e Attilio Calvano

La domanda

Ho chiuso l’attività di artigiano forfettario con riduzione del 35% Inps a inizio dicembre 2023, devo compilare il quadro RR della dichiarazione dei redditi 2024 per i contributi variabili eccedenti il minimale? Oppure devo pagare solo un terzo della cifra riguardante il saldo 2023, trattandosi in massima parte di acconti per il 2024? I contributi da scalare dall’imposta sostitutiva del quadro LM sono tutti quelli versati nell’anno di imposta 2023 o anche quelli riguardanti il 2022? Gli acconti d’imposta sostitutiva pagati nel 2023 si possono usare interamente in compensazione?
M. A. - Latina

La cessazione dell’attività imprenditoriale nell’anno 2023 rappresenta la condizione in funzione della quale non sono dovuti acconti per il periodo d’imposta in corso (2024) sia a titolo di contributi previdenziali che a titolo d’imposta sostitutiva in regime forfettario. Circa il secondo quesito, si evidenzia che i contributi previdenziali sono deducibili in base al principio di cassa, ossia nel periodo d’imposta in cui sono materialmente versati, compresi quindi quelli relativi all’anno 2022 versati...