Acconti 2024 non dovuti se l’attività dell’artigiano forfettario cessa nel 2023
Non sono dovuti acconti per il periodo d’imposta in corso sia a titolo di contributi previdenziali che a titolo d’imposta sostitutiva in regime forfettario
La cessazione dell’attività imprenditoriale nell’anno 2023 rappresenta la condizione in funzione della quale non sono dovuti acconti per il periodo d’imposta in corso (2024) sia a titolo di contributi previdenziali che a titolo d’imposta sostitutiva in regime forfettario. Circa il secondo quesito, si evidenzia che i contributi previdenziali sono deducibili in base al principio di cassa, ossia nel periodo d’imposta in cui sono materialmente versati, compresi quindi quelli relativi all’anno 2022 versati...