Adeguamento a parametri e studi di settore, non si cambia idea
Per la Cassazione (14550/2018, 2180/2017 e 18180/2015) l’adeguamento a parametri e studi di settore – in quanto atto di esercizio di un’opzione ex lege – costituisce espressione di una volontà negoziale, non modificabile a posteriori. In queste ipotesi, pertanto, non si applica quanto previsto dall’articolo 2, comma 8, del Dpr 322/98 in merito alle dichiarazioni integrative e neppure quanto previsto dall’ultimo paragrafo del coma 8-bis, secondo cui il contribuente può far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso a suo sfavore. Tutto lascia presumere che questo principio valga anche per gli Isa, e conservi efficacia anche nell’ipotesi contraria, in cui il contribuente – che ha inizialmente disatteso gli indicatori – intervenga a posteriori per migliorare “il voto” espresso dagli indicatori.