Adempimenti

Agenti di commercio, l’applicazione della ritenuta ridotta va chiesta entro il 31 dicembre

Richiesta ai committenti per beneficiare del prelievo più favorevole sulle provvigioni 2021

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di Federico Gavioli

Scade il prossimo 31 dicembre il termine per la richiesta ai propri committenti, da parte di agenti e rappresentanti di commercio che si avvalgono dell’opera di dipendenti o di terzi in via continuativa, di beneficiare della ritenuta a titolo di acconto Irpef o Ires con aliquota ridotta, in relazione alle provvigioni del 2021.

Cosa prevede la normativa di riferimento

L'articolo 25-bis del Dpr 600/1973 prevede che la ritenuta operata dai committenti sulle provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, è commisurata al cinquanta per cento dell'ammontare delle provvigioni corrisposte.

Se i percipienti dichiarano ai loro committenti, preponenti o mandanti, che nell'esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta è commisurata al venti per cento dell'ammontare delle stesse provvigioni.

Come va fatta la dichiarazione

L'agente o rappresentante che ha i requisiti e che intende usufruire della riduzione sulla ritenuta d’acconto deve presentare una dichiarazione, in carta semplice al proprio committente, entro il 31 dicembre 2020. Tale dichiarazione, come indicato nella circolare 24/1983 , deve contenere:

•i dati identificativi del dichiarante;

•l’attestazione di avvalersi in via continuativa di dipendenti o di terzi (ciò si verifica allorché il percipiente si avvale, per la prevalente parte dell’anno, dei suddetti dipendenti o terzi, anche se non delle stesse persone, oppure, se lo stesso si avvale dei soli terzi quando ha sostenuto, nel periodo d’imposta precedente, costi per provvigioni in misura superiore al trenta per cento dei compensi dallo stesso percepiti e imputabili a tale periodo);

•la data;

•la sottoscrizione del dichiarante.

La dichiarazione va spedita al committente, preponente o mandante mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; questo adempimento, oltre ad interpretare puntualmente la prescrizione del settimo comma, dell’articolo 25-bis, garantisce sia il percipiente delle provvigioni sia l’erogatore delle medesime circa la sussistenza, per ogni periodo d’imposta, dei requisiti che consentono l’applicazione della minore ritenuta sull’ammontare delle provvigioni, facilitando altresì i controlli amministrativi/fiscali.

La circolare delle Entrate 31/E/2014 evidenzia che la dichiarazione, trasmessa con raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata, conserverà validità al fine dell’applicazione della ritenuta sul venti per cento dell’ammontare delle provvigioni anche oltre l’anno cui si riferisce. In sostanza le dichiarazioni inviate dall’agente e dalle altre figure previste dall’articolo 25-bis entro il 31 dicembre 2020 o entro i 15 giorni successivi al verificarsi dei presupposti, oppure ancora entro i 15 giorni successivi alla stipula dei contratti o alla esecuzione della mediazione, conservano validità fino alla perdita dei requisiti.

Le sanzioni applicabili

Va ricordato che in presenza di:

•dichiarazione non veritiera;

•omessa dichiarazione delle variazioni delle condizioni richieste ai fini dell’agevolazione,si applica la sanzione di cui all’ articolo 11 del Dlgs 471/97, ossia da 200 a 2mila euro.

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