Controlli e liti

Aiuti contro il Covid al setaccio nell’autodichiarazione al Fisco

La bozza di Dm indica contributi, tax credit ed esenzioni da monitorare

di Giorgio Gavelli

È in dirittura d’arrivo il decreto dell’Economia (anticipato dal «Sole-24 Ore» del 18 novembre) contenente le modalità di monitoraggio e controllo degli aiuti di Stato alle sezioni 3.1. e 3.12 del quadro temporaneo Covid-19 della Commissione Ue (comunicazione 19 marzo 2020 C 1863 final più volte aggiornata). Il provvedimento, previsto dal comma 16 dell’articolo 1 del Dl 41/2021 e annunciato dal direttore Ruffini questa estate in una lettera ai Garanti dei contribuenti, dovrebbe esse seguito a brevissima distanza dal provvedimento direttoriale che individua termini, modalità e contenuto dell’autodichiarazione da presentare, la quale, tra l’altro, dovrebbe sbloccare la situazione di chi ha ricevuto la comunicazione di definizione agevolata degli avvisi bonari riferiti alle dichiarazioni 2017 e 2018 con richiesta di una autocertificazione priva del relativo modello (si veda «Il Sole-24 Ore» del 5 novembre). Esaminiamo i diversi profili.

I TETTI DI RIFERIMENTO

Soggetti interessati

Dovranno presentare la comunicazione tutti coloro che hanno fruito di almeno uno tra i molteplici aiuti citati dall’articolo 1 del decreto, con l’attestazione che l’importo complessivo degli aiuti fruiti non supera i massimali delle due diverse sezioni. Il calcolo va fatto seguendo il concetto di «impresa unica» utilizzata in ambito de minimis (regolamento Ue 1407/2013), anche per i settori agricolo (regolamento Ue 1408/2013) e della pesca/acquacoltura (regolamento Ue 717/2014). Adottando l’impostazione presente nei modelli di istanza degli ultimi contributi a fondo perduto (Cfp), in caso di più imprese facenti parte della stessa «impresa unica», ogni soggetto indica i benefici fruiti in autonomia, i codici fiscali dei soggetti collegati e, ai fini della dichiarazione di rispetto o meno dei limiti, tiene conto dell’ammontare complessivo degli aiuti ricevuti da tutte le imprese interessate.

Aiuti da dichiarare

L’elenco contenuto all’articolo 1 del decreto (che replica il comma 13 dell’articolo 1 del Dl 41/2011) è assai nutrito: oltre ai tanti contributi a fondo perduto erogati dalle Entrate nel 2020 e nel 2021 (compresi quelli destinati alle start up - da presentare entro il prossimo 9 dicembre – e quello per i soggetti con ricavi e compensi compresi tra i 10 e i 15 milioni di euro – in scadenza il prossimo 13 dicembre), sono citati l’esenzione dal versamento del saldo Irap 2019 e del primo acconto 2020 previsto dal decreto Rilancio (Dl 34/2020), i vari bonus locazione, adeguamento ambienti, la definizione agevolata degli avvisi bonari e le varie esenzioni settoriali Imu dovute alla pandemia. La norma non cita il credito d’imposta sulle rimanenze nel settore tessile e moda ex articolo 48-bis del decreto Rilancio (scaduto il 22 novembre), ma il rispetto dei limiti del quadro temporaneo è richiesto sia dalla disposizione originaria che dal modello specifico di istanza.

Dalla lettera di Ruffini ai Garanti dello scorso mese di luglio si percepisce che chi ha già presentato il modello in occasione di una delle ultime richieste di contributo non deve replicare l’autodichiarazione. Presumibilmente il provvedimento delle Entrate chiarirà che la compilazione va aggiornata solo nel caso in cui la situazione è modificata rispetto all’ultima presentazione.

Limiti

Scopo della dichiarazione è il monitoraggio dei limiti fissati dalla Commissione Ue, che si differenziano per sezione, settore di attività e periodo di fruizione. In caso di superamento, l’aiuto eccedente il massimale può essere restituito volontariamente dal beneficiario (comprensivo degli interessi di recupero di cui al regolamento Ce 794/2004) secondo modalità che verranno indicate dall’agenzia delle Entrate con apposito provvedimento. Quest’ultimo conterrà anche le modalità di recupero non spontaneo, tramite sottrazione dagli aiuti successivamente ricevuti dalla stessa impresa ovvero, per la parte eccedente, tramite riversamento. Da sottolineare come, essenzialmente allo stesso scopo, sia destinata anche la compilazione dei righi RS401 e RS402 della dichiarazione Redditi (e i corrispondenti righi della dichiarazione Irap). Per chi ha sforato occorreranno istruzioni su come eventualmente intervenire sulle dichiarazioni presentate (comprese quelle in corso di trasmissione).

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