L'esperto rispondeAdempimenti

Anche la caldaia non a condensazione fruisce della detrazione del 50%

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di Marco Zandonà

La domanda

Si chiede se è possibile beneficiare della detrazione fiscale bonus casa del 50% per la sostituzione di una caldaietta autonoma in un alloggio in condominio nella provincia di Torino.
In tale edificio è presente una canna fumaria collettiva e non è possibile installare una caldaia a condensazione in classe A. In questi casi, è possibile installare una caldaietta a camera aperta ma queste sono in classe B o C. L’intervento, rientrando nella manutenzione straordinaria, gode della detrazione fiscale «ristrutturazioni edilizie»? Ci sono particolari prescrizioni per la nuova caldaia?
R. G. - Torino

La risposta è affermativa. La sostituzione della caldaia con altra anche non a condensazione è comunque un intervento di manutenzione straordinaria che, se eseguito su edificio residenziale, fruisce della detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it) a prescindere dai requisiti specifici della caldaia. Anche se si tratta di caldaia non a condensazione, oltre al pagamento della fattura con bonifico bancario o postale, è necessaria la comunicazione all’Enea dell’intervento (utilizzando il sito bonuscasa2019.enea.it che è destinato alla trasmissione dei dati inerenti gli interventi di ristrutturazione che incidono sul risparmio energetico, la cui fine lavori cade nell’anno solare 2019). All’Enea devono inoltrarsi, in particolare, i dati del beneficiario dell’agevolazione, i dati dell’immobile, inclusi quelli catastali, i dati dell’intervento tramite la compilazione di una scheda descrittiva costituita da un unico modello che contiene tutti i tipi di interventi previsti, che sarà compilata dall’utente solo nelle parti di interesse.

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