Controlli e liti

Assegno al coniuge tassato per l’importo effettivamente percepito

La Cgt Lombardia che il prelievo sui redditi derivanti dal mantenimento segue il principio di cassa e non quello di competenza

immagine non disponibile

di Luciano De Vico

Gli assegni periodici corrisposti, anche mediante compensazione di debiti, dall’ex coniuge devono essere tassati solo per l’ammontare effettivamente percepito e non per l’importo indicato come dovuto in sede di separazione. Con questo principio, stabilito nella sentenza 3793/5/2022, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia conferma che la tassazione dei redditi derivanti dall’assegno periodico di mantenimento segue il principio di cassa e non quello di competenza.

La vicenda

In realtà, dalla lettura del provvedimento emerge che la questione sollevata dall’amministrazione finanziaria attiene più che altro alle modalità con cui una contribuente aveva dimostrato che l’importo effettivamente percepito era inferiore a quello stabilito dal giudice. Poiché la corresponsione dell’assegno è avvenuta, in parte, mediante compensazione con alcuni pagamenti extra effettuati a beneficio della ex moglie (nella specie, spese per l’uso della carta di credito e canoni di locazione), l’agenzia delle Entrate ha sostenuto che non vi fosse prova che l’importo extra versato corrispondesse con quello indicato dalla contribuente la quale, peraltro, non si era neanche attivata presso l’autorità giudiziaria per chiedere quanto a lei spettante. La Corte, rigettando l’appello dell’ufficio, ha ritenuto precise, puntuali e certe le prove inerenti alle somme ricevute dall’appellata, a nulla rilevando le affermazioni in merito a ulteriori ipotetici pagamenti che la ex moglie avrebbe potuto ricevere, né la circostanza che non sia stata adita l’autorità giudiziaria per riscuotere la differenza.

L’importo effettivamente pagato

Si ritiene che i giudici abbiano correttamente applicato le norme tributarie che disciplinano la fattispecie. Gli assegni periodici, infatti, si presumono percepiti nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli, ma è fatta sempre salva la prova contraria, come stabilito dall’articolo 52 del Tuir. D’altro canto, il soggetto che eroga l’assegno ha la possibilità di portare l’onere in deduzione dal proprio reddito complessivo nella misura in cui risulta da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, come stabilito dall’articolo 10 del Tuir, ma sempre fino a concorrenza dell’ammontare effettivamente pagato. In tal senso si esprime anche la circolare che l’agenzia delle Entrate dirama annualmente sugli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente ai Caf, l’ultima in ordine temporale è la 24/E/2022.

La compensazione e l’accollo

A proposito dell’ulteriore e non meno rilevante questione affrontata dalla Corte, vale a dire l’assolvimento dell’obbligo di mantenimento con mezzi differenti dalla rimessa diretta, giova ricordare che in passato la stessa agenzia delle Entrate aveva ammesso che la percezione dell’assegno si dovesse ritenere realizzata anche per effetto della compensazione (risoluzione 157/E/2009), superando, ad evidenza, il precedente orientamento contrario espresso nella circolare 50/E/2002.

Sul punto è intervenuta anche la Cassazione, che ha ritenuto legittimamente fungibile, come modalità di adempimento dell’obbligo alimentare solitamente attuato a mezzo della diretta corresponsione dell’assegno periodico, quella che consiste nell’accollo dell’obbligazione pecuniaria gravante sul coniuge, che in tal modo ne resta sollevato (ordinanza 6794/2015).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©