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Asseverazione, visto, consulenze, amministratore: le spese detraibili per i bonus casa

Con il Milleproroghe e gli ultimi chiarimenti delle Entrate si completa il quadro sulla possibilità di agevolare i costi professionali. Resta la chiusura per i general contractor

Tra i tanti dubbi che affiorano nella pratica in tema di superbonus 110% e altri bonus edilizi, spesso emerge quello sulla detraibilità delle spese sostenute nei confronti dei professionisti di cui, a vario titolo, si ha necessità nell'’ambito dell'intervento. Tema su cui, peraltro, interviene anche l’articolo 3-sexies del Dl 228/2021 (decreto Milleproroghe), introdotto in sede di conversione. Facciamo di seguito il punto sulle fattispecie di maggior diffusione, tenendo presente che, in linea generale, se una spesa è detraibile può anche essere oggetto di cessione del credito o sconto in fattura, ovviamente rispettando tutte le condizioni di legge.

Asseverazione e visto per il superbonus

Le spese per la redazione dell’asseverazione sul rispetto dei requisiti e la congruità delle spese, richiesta per il superbonus fin dal 1° luglio 2020, è senz’altro detraibile. Deve però essere, a sua volta, congrua, come ricorda la circolare 30/E/2020 (risposta 5.2.2), sulla base dei criteri fissati dal decreto del ministro della Giustizia del 17 giugno 2016.

Inoltre, la spesa per l’asseverazione – unita alle altre spese professionali – non deve superare il limite massimo di spesa agevolata indicato dalla legge né quello fissato dal Dm Requisiti (destinato a essere sostituito, quando sarà pienamente operativo, dal Dm Mite di prossima emanazione).

È detraibile anche la spesa sostenuta per il visto di conformità, quando richiesto dalla disciplina del superbonus, ossia praticamente sempre (uniche eccezioni: 730 precompilato – anche con modifiche - o assistenza prestata dal sostituto d’imposta). Qualche dubbio riguarda, se mai, la necessità che anche di questa spesa debba essere asseverata la congruità (si veda l’articolo «Il Dm prezzari conferma i dubbi sui compensi per i visti»). Se il bonus è mantenuto come detrazione e la dichiarazione (730 o Redditi) è già vistata per altri motivi, è possibile chiedere al professionista di “scorporare” la quota di compenso relativa al visto specifico per il bonus, come chiarito nelle risposte a Telefisco 2022.

Asseverazione e visto per i bonus edilizi ordinari

Il decreto Antifrodi (Dl 157/2021) ha introdotto l’obbligo di asseverare la congruità delle spese sostenute per i bonus ordinari cedibili e di ottenere il visto di conformità, nelle ipotesi in cui si vuole effettuare la cessione del credito d’imposta o lo sconto in fattura, fatti salvi gli esoneri legati alla tipologia di lavoro (in edilizia libera) o all’importo complessivo (non superiore a diecimila euro), bonus facciate sempre escluso. In questa ipotesi non dovrebbe essere detraibile la spesa sostenuta per il visto applicato sulla detrazione in dichiarazione, non essendo obbligatorio il suo rilascio.

La legge di Bilancio 2022 ha previsto espressamente la detraibilità di queste spese, modificando gli articoli 119 e 121 del Dl 34/2020. Al videoforum di Italia Oggi è stato chiarito che la norma ha portata interpretativa e vale anche per le spese sostenute dal 12 novembre in avanti, come anticipato su NT+ Fisco (si veda l’articolo «Asseverazione e visto di conformità per i bonus minori, detrazione da ammettere anche per il 2021»). Il punto viene confermato dal decreto Milleproroghe.

Anche per i bonus ordinari resta il problema di capire se e come debba essere stabilita la congruità della spesa relativa al visto di conformità.

Altre spese professionali

Da tempo il Fisco ha adottato una definizione “allargata” delle spese professionali che possono essere agevolate insieme al costo degli interventi edilizi propriamente detto.

La circolare 7/E/2021 cita, ad esempio, tra le spese detraibili al 50% «la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse comunque richieste dal tipo di lavori», anche se pagate prima dell’avvio del cantiere (pag. 332). Ancora più ampia l’elencazione dettata per il bonus facciate (pag. 360), dove si parla di «prestazioni professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (ad esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, il rilascio dell’attestato di prestazione energetica, le spese per la direzione lavori e il coordinamento per la sicurezza)».

Restano fuori comunque le spese di consulenza fiscale, quelle per sanare abusi edilizi e tutte le altre che, più genericamente, non hanno con l’intervento agevolato un collegamento di stretta inerenza.

Compenso per l’amministratore di condominio

È assodato che il compenso straordinario pagato all’amministratore condominiale non è detraibile, «non trattandosi di un costo caratterizzato da un’immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione, in quanto gli adempimenti amministrativi rientrano tra gli ordinari obblighi posti a carico dell’amministratore da imputare alle spese generali di condominio (circolare 30/E/2020, rispo. 4.4.1).

È invece agevolato il compenso per la direzione lavori pagato a un soggetto che sia anche amministratore di condominio.

Compenso al general contractor

Alla stessa stregua, il compenso per l’opera di coordinamento del general contractor, se previsto, non è detraibile, così come non lo sono gli oneri finanziari per la cessione del credito che spesso sono “ribaltati” sul contribuente. Va però distinto il caso in cui il general contractor è anche appaltatore, in quanto, in tal caso, il suo compenso per l’opera svolta (anche come “margine” sul lavoro svolto dal subappaltatore) fa parte – ovviamente - del costo dell'intervento da misurare con i vari “prezziari” e con la spesa complessivamente agevolabile.

Se il general contractor ribalta sul committente il costo dei professionisti tecnici o fiscali per asseverazioni e visti (nelle diverse forme del mandato con o senza rappresentanza), il relativo costo segue, per il committente, le regole generali già esposte.