L'esperto rispondeContabilità

Attività di ristorazione senza rivalutazione gratuita

Alberghi e terme

di Gianluca Dan

La domanda

Una società esercente l’attività di ristorazione (codice ateco 56.10.11), può fruire della rivalutazione gratuita prevista dal decreto liquidità per il settore alberghiero e termale o tale rivalutazione è estesa ai soli codici attività 55.xx.xx e 96.04.20?
S. B. – Brescia

Si ritiene di dover fornire una risposta negativa, anche se la norma istitutiva della rivalutazione gratuita per il settore alberghiero e termale (articolo 6-bis decreto legge 23/2020) e l'agenzia delle Entrate non hanno indicato gli specifici codici ateco interessati dalla disposizione agevolativa.
Nel dettaglio, la dottrina (si veda Il Sole 24 Ore del 22 giugno 2020 - Alberghi e terme: rivalutazione dei beni frazionabile nei bilanci 2020 e 2021 di Meneghetti e Ranocchi) fa riferimento alle imprese con codice Ateco classificabili nel settore “55” (alloggi) e gli stabilimenti termali (96.04.20).
La risposta all'interpello 450/2021, richiamando la norma di interpretazione autentica contenuta nell’articolo 5-bis del decreto legge 41/2021, ha chiarito la portata dell’ambito (soggettivo e oggettivo) di applicazione dell’articolo 6-bis sopra citato, specificando che: «l’articolo 6-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano, alle medesime condizioni, anche per gli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale ovvero per gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento. In caso di affitto di azienda, la rivalutazione è ammessa a condizione che le quote di ammortamento siano deducibili nella determinazione del reddito del concedente ai sensi dell’articolo 102, comma 8, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nel caso di immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento, la destinazione si deduce dai titoli edilizi e in ogni altro caso dalla categoria catastale».
Tale norma di interpretazione autentica, come precisato nella relazione tecnica, ha la finalità di confermare quanto già affermato dall’Amministrazione finanziaria (confronta risposta n. 200 del 23 marzo 2021 dell’agenzia delle Entrate) ovvero che la norma agevolativa è espressamente finalizzata a «sostenere i settori alberghiero e termale», consentendo esclusivamente per i soggetti «operanti nei settori alberghiero e termale» il riconoscimento dei maggiori valori in bilancio senza versamento dell’imposta sostitutiva.

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