Imposte

Autotrasportatori in contabilità semplificata, fatture disallineate

immagine non disponibile

di Gian Paolo Tosoni

Gli autotrasportatori in contabilità semplificata determinano il reddito imponibile sulla base delle registrazioni Iva ancorché disallineate con il periodo di imposta. Una interessante osservazione pervenuta nella casella mail dedicata ai lettori (ilmiogiornale@ilsole24ore.com), richiama il caso degli autotrasportatori di cose per conto terzi, iscritti all’albo, che ai sensi dell’articolo 74, comma 4, del Dpr 633/72 possono registrare le fatture emesse per le prestazioni di servizi di trasporto, entro il trimestre solare successivo a quello di emissione. In sostanza, le fatture emesse nell’ultimo trimestre dell’anno possono essere registrate entro il primo trimestre dell’anno successivo.

La determinazione del reddito dal 2017 improntata al criterio di cassa, ha come base di riferimento la contabilità Iva, sia nel caso in cui il contribuente scelga il regime di cassa annotando dopo la fine dell’anno i mancati incassi e pagamenti, sia nel caso in cui opti per il criterio della registrazione Iva (articolo 18, comma 5, del Dpr 600/73). Questa opzione ha un vincolo triennale.

In questo regime opzionale divengono determinanti per i ricavi e le spese le annotazioni nella contabilità Iva secondo le regole previste dal Dpr 633/72. Ne consegue che gli autotrasportatori che optano per il metodo della contabilità Iva, anche ai fini delle imposte dirette dichiarano il reddito sulla base delle operazioni registrate ancorché sfasate in rapporto all’anno di emissione della fattura. In sostanza, le fatture emesse nell’ultimo trimestre 2017 che vengono registrate entro il primo trimestre 2018 concorreranno a formare il reddito 2018. È la stessa circolare 11/2017 delle Entrate che toglie dall’imbarazzo quando cita espressamente gli autotrasportatori come i soggetti che possono fare questo tipo di opzione.

Ai fini della determinazione del reddito, anche i soggetti che adottano il criterio delle registrazioni Iva seguono i criteri previsti per la generalità dei contribuenti sia relativamente ai componenti estranei alla applicazione dell’Iva (ad esempio costi del personale deducibili per competenza), come pure per la deducibilità degli ammortamenti (si veda il Sole 24 Ore del 3 novembre). Ne consegue che anche in questa fattispecie si applicano le disposizioni contenute nel comma 19, dell’articolo 1, della legge 232/2016 secondo le quali i ricavi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime del reddito di impresa adottato, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi. Ne consegue quindi che per gli autotrasportatori, nella determinazione del reddito dell’anno 2017 dovranno essere escluse le fatture emesse nell’ultimo trimestre 2016 e registrate nel primo trimestre 2017 nella misura in cui hanno già concorso a formare il reddito 2016 secondo il criterio di competenza. Ad eccezione di eventuali fatture di acconto emesse nel 2016, non già considerate ai fini reddituali, il reddito del 2017 sarà costituito dalle fatture emesse in tre trimestri; di tale circostanza i soggetti interessati potranno tenere conto in sede di determinazione degli acconti d’imposta da versare entro novembre. Solo dal 2018 gli autotrasportatori andranno quindi a regime con le operazioni di quattro trimestri.

Anche ai fini dello spesometro la risoluzione 87/2017, aveva precisato che le fatture da comunicare alle Entrate erano quelle registrate nel primo semestre 2017 indipendentemente dalla data di emissione essendo rilevante il periodo di registrazione.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©