Imposte

Autotrasportatori, il Mef conferma le «vecchie» deduzioni forfettarie

Incremento del fondo nel Dl 104. Restano i 48 euro per i trasporti fuori dal Comune e il 35% per quelli all’interno

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A due giorni dalla scadenza dei versamenti delle imposte sui redditi con la maggiorazione dello 0,40% il Mef conferma le vecchie misure delle deduzioni forfettarie per gli autotrasporti. Si scioglie così uno dei nodi che non consentivano il calcolo delle imposte da versare per la categoria: un problema che era stato sollevato nell’articolo di Alessandra Caputo e Gian Paolo Tosoni. È stato necessario l’intervento del decreto Agosto: l’articolo 84 del Dl 104/2020 ha, infatti, disposto l’aumento delle risorse e consentito di mantenere inalterate le precedenti deduzioni forfettarie.

Il dipartimento delle Finanze con una nota diffusa sul suo sito precisa che, proprio grazie all’intervento del Dl 104/2020, «le misure agevolative relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo, del Tuir) a favore degli autotrasportatori nel 2020 sono fissate in misura pari a quelle stabilite per l'anno precedente».

Trasporti al di fuori del Comune
In pratica, per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l'impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfettaria di spese non documentate, per il periodo d'imposta 2019, nella misura di 48 euro. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi.

Trasporti all’interno del Comune
La deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35% di quello riconosciuto per gli stessi trasporti oltre il territorio comunale.

L’indicazione nel modello Redditi
La deduzione forfettaria va riportata nel rigo RG22 utilizzando i codici 16 (trasporti nel comune) e 17 (trasporti fuori dal Comune). I soggetti in contabilità ordinaria per opzione devono indicarla nel rigo RF55 utilizzando i codici 43 e 44.

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