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Autotutela contro l’avviso bonario per il bonus vacanze non dichiarato

Ruolo da impugnare perché secondo la Cassazione, se il contribuente dimostra la spettanza del credito di imposta, non rileva il fatto che il credito sia da indicare in dichiarazione a pena di decadenza

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di Rosanna Acierno

La domanda

Una Srl riceve un avviso bonario ex articolo 36 bis, Dpr 600/1973, per il recupero del cosiddetto “bonus vacanze” relativo al modello Redditi 2021 in quanto non indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. Tale credito risulta interamente riconosciuto dalla stessa Agenzia, come risultante dal cassetto fiscale della società, nel quale viene indicata anche la parte utilizzata in compensazione. È lecito che l’agenzia delle Entrate proceda al recupero di un credito esistente? In alcuni documenti di prassi, la stessa Agenzia ha già avuto modo di chiarire che la mancata indicazione di un credito d’imposta nel quadro RU del modello dichiarativo costituisce mera irregolarità formale, affermando implicitamente la presenza di un comportamento inoffensivo da parte del contribuente. Inoltre, tenuto conto che all’avviso bonario non pagato seguirà inevitabilmente l’iscrizione a ruolo della somma contestata, è possibile che l’amministrazione possa pretendere di recuperare un credito d’imposta tramite cartella senza che la stessa sia preceduta da un avviso di recupero vero e proprio in luogo dell’avviso bonario? C. M. - Genova

Le risposte ad entrambi i quesiti sono affermative. Generalmente, infatti, al fine di beneficiare del credito di imposta, è necessario riportare il relativo codice e importo nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. In caso di omessa compilazione del quadro RU e di successiva compensazione, il credito compensato può essere rilevato a seguito di liquidazione automatizzata. In tal caso, la procedura è diversa, le sanzioni sono sempre del 30% e possono essere definite al terzo. Le ipotesi che possono...