Autotutela valida anche senza parere della Direzione regionale
La Ctp Pesaro: non si determina l’inesistenza o la nullità del dietrofront sull’atto impositivo
Il provvedimento di autotutela della direzione provinciale dell’Entrate, con cui è stato annullato l’avviso di accertamento, è pienamente efficace anche senza il parere della Direzione Regionale. La mancanza di questo atto - che comunque resta obbligatorio quando si procede all’annullamento dell’avviso e gli importi richiesti superano i 516.456,90 euro - non determina la giuridica inesistenza o nullità del provvedimento di autotutela. Quest’ultimo fa venir meno l’oggetto del giudizio che deve, quindi, essere estinto per cessata materia del contendere. A queste conclusioni è giunta la Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro, con la sentenza n. 54 del 3 marzo.
I fatti riguardano l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso ai fini Ires, con cui si riprendeva a tassazione costi ritenuti oggettivamente inesistenti. Successivamente, però, l’ufficio riconosceva le operazioni intercorse come soggettivamente inesistenti e, per questo, con proprio atto e senza il preventivo parere dell’organo sovraordinato - che veniva richiesto solo successivamente - annullava l’avviso di accertamento oggetto del contenzioso.
Nelle more del giudizio l’Amministrazione finanziaria depositava una memoria con la quale evidenziava che il parere negativo della Direzione Regionale sull’annullamento in autotutela, precedentemente eseguito, avesse comportato la giuridica inesistenza e invalidità del provvedimento amministrativo adottato dalla Direzione Provinciale.
Ai fini dell’esercizio dell’autotutela, l’articolo 4 del Dm 37/97 prevede che nel caso in cui l’importo dell’avviso di accertamento, comprensivo di imposta, sanzioni e oneri superi i 516.456,90 euro, ovvero superi il vecchio miliardo di lire, l’eventuale suo annullamento è subordinato al preventivo parere della Direzione Regionale.
La previsione normativa di richiedere il parere all’organo sovraordinato non modifica, comunque, le funzioni dell’ufficio che ha emesso l’atto impugnato, il quale rimane pur sempre l’unico soggetto che emanerà il provvedimento di annullamento.
La prima problematica affrontata dai giudici è stata quella di sottolineare come la rimozione dell’atto originario non determina la definitività della pretesa impositiva la quale può sempre essere esercitata mediante un nuovo atto da adottarsi entro i termini di decadenza dell’accertamento.
È appena il caso di soggiungere, a questo riguardo, mutuando i principi giurisprudenziali formatisi in seno alla giustizia amministrativa, che la nullità del provvedimento amministrativo deve essere espressamente prevista come tale dalla legge oppure manchi degli aspetti necessari per definirlo giuridicamente nullo.
Ed è per questo che l’irritualità dell’iter formativo dell’atto finale, in quanto sprovvisto del parere preventivo della Dre, non può renderlo invalido e privo di effetti in quanto il vizio prospettato non riguarda l’esistenza del provvedimento, ma la difformità del procedimento rispetto al paradigma normativo.
I giudici convergono, quindi, che la mancata richiesta del parere alla Direzione Regionale non determina l’inesistenza del provvedimento di annullamento stante l’assenza di una previsione legislativa che qualifichi tale passaggio procedimentale come vincolante per l’autorità preposta all’emanazione dell’atto finale individuata normativamente nella Direzione Provinciale.