Bankitalia vara le linee guida antiriciclaggio
Nuove regole antiriciclaggio per gli intermediari finanziari. La Banca d’Italia ha (infine) pubblicato le «Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo». Il documento è un’evoluzione del precedente provvedimento dell’11 marzo 2011 e recepisce le novità della Quarta direttiva, dei Regolamenti sul punto di contatto centrale (UE/1108/2018) e sul trasferimento fondi (UE/847/2015) e degli orientamenti congiunti Esa (22 settembre 2017). Sono state modificate le sezioni sulla funzione antiriciclaggio, sul responsabile Sos e sui gruppi societari; sono state inserite ex novo le parti su esercizio di autovalutazione e punto di contatto centrale.
Alla funzione antiriciclaggio viene assegnato un ruolo centrale nell’esercizio di autovalutazione, con attribuzione della responsabilità per lo stesso. Autovalutazione da condurre sempre con cadenza annuale, anche in assenza di «nuovi rischi di rilevante entità ovvero di mutamenti significativi nei rischi esistenti». Seguiranno ulteriori comunicazioni della Banca d’Italia con i criteri specifici per quegli adempimenti, applicabili alle varie categorie di intermediari bancari e finanziari.
Particolare attenzione è riservata al responsabile delle segnalazione delle operazioni sospette. Sono richiesti più rigorosi requisiti di indipendenza, autorevolezza, professionalità e obblighi di riservatezza della sua attività. Il responsabile avrà l’obbligo di esaminare tutte le operazioni anomale delle quali sia venuto a conoscenza, anche senza la segnalazione del primo livello. La nomina di un eventuale delegato dovrà essere conferita dall’organo con funzione di supervisione strategica, sentito l’organo con funzione di controllo, sulla scorta di quanto avviene in materia di nomina e revoca dei titolari di funzioni di controllo nella regolamentazione di vigilanza. I gruppi di maggiore complessità potranno designare più delegati, ma individuando previamente i criteri di ripartizione delle competenze.
Le disposizioni entreranno in vigore il 1° giugno 2019. È posticipata al 1° gennaio l’applicazione degli obblighi di definizione di una policy delle scelte organizzative aziendali, dell’istituzione per le capogruppo di una base informativa comune e della conduzione dell’esercizio di autovalutazione (da trasmettere entro il 30 aprile 2020).
Il provvedimento si inserisce nell’insieme delle misure italiane di prevenzione e contrasto al riciclaggio che il Gafi, nel follow-up al Rapporto di valutazione reciproca, ha giudicato con esiti positivi. L’Organismo ha registrato un progresso dell’Italia nella compliance tecnica delle carenze individuate nel Rapporto, aumentando il punteggio assegnato sul grado di adeguamento interno a ulteriori 8 raccomandazioni sulle 40 totali del Gafi. Tra i miglioramenti, l’implementazione del risk-based approach, attraverso la previsione per i soggetti obbligati dell’esercizio di autovalutazione e dell’adozione di procedure di mitigazione del rischio. Rimangono però invariati i punteggi relativi alle Raccomandazioni 12, 13 e 23, per le quali sono stati evidenziati alcuni progressi, ma non sufficienti da giustificare una rivalutazione.