Imposte

Benefici ampi per la piccola proprietà contadina

Dal 2023 estesa l’agevolazione ai giovani under 40

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di Francesco Giuseppe Carucci

La legge di Bilancio allarga il perimetro soggettivo del beneficio della piccola proprietà contadina. L’attuale agevolazione fiscale è vigente a regime dal 28 febbraio 2010 in virtù dell’articolo 2, comma 4-bis, del Dl 194/2009 secondo cui gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze, a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella gestione previdenziale agricola, scontano le imposte di registro e ipotecaria in misura fissa e l’imposta catastale nella misura dell’1%.

La disposizione della manovra intende aggiungere, al richiamato articolo 2, il comma 4-ter per estendere il beneficio ai trasferimenti a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze «a favore di persone fisiche di età inferiore a quaranta anni che dichiarino nell’atto di trasferimento di volere conseguire, entro il termine di ventiquattro mesi, l’iscrizione nell’apposita gestione previdenziale e assistenziale prevista per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali».

Dal 2023, pertanto, l’agevolazione spetterà ai giovani under 40 anche in prospettiva futura.

Il requisito anagrafico si intenderà soddisfatto se, alla data di stipula dell’atto, il soggetto che invoca il beneficio non abbia compiuto il quarantesimo anno di età.

Le qualifiche di coltivatore diretto e imprenditore agricolo professionale possono essere conseguite dalle «persone fisiche» nell’esercizio delle attività agricole in forma singola ovvero in forma societaria. Pare certo che l’agevolazione dovrà riconoscersi al giovane che nell’arco del biennio dalla stipula dell’atto acquisisca una delle due qualifiche in qualità di socio di una società agricola di persone. Ad analoghe conclusioni non è possibile approdare nell’ipotesi di acquisizione della qualifica quale socio di società di capitali. Ciò, in quanto, l’articolo 9 del Dlgs 228/2001 prescrive che ai soci di società di persone esercenti attività agricola si riconoscano i medesimi diritti e le medesime agevolazioni tributarie e creditizie riconosciuti dalla legge alle persone fisiche in possesso delle predette qualifiche. Peraltro il giovane non rischierebbe di decadere dal beneficio quand’anche cedesse gli immobili, prima che sia spirato il quinquennio dalla stipula del rogito, alla società agricola di persone cui partecipa insieme ai suoi familiari (risoluzioni 279/E e 455/E del 2008, interpelli 491/2019 e 458/2020). Per le Entrate si decade invece ove trattasi di società di capitali, ma tale posizione va rivista alla luce del recente orientamento della Cassazione di segno contrario (ordinanza 15905/2022).

Pare corretto riconoscere il nuovo beneficio anche al giovane che, nel termine del biennio dall’acquisto, proceda ad iscriversi nella previdenza agricola in qualità di coadiuvante familiare del coltivatore diretto. L’articolo 1, comma 705, della legge 145/2018, infatti, sancisce che i familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, iscritti nella gestione previdenziale agricola, beneficiano della medesima disciplina fiscale propria dei titolari dell’impresa agricola cui partecipano attivamente.

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