Contabilità

Beni d’impresa, rivalutazione anche gratuita solo ai fini civilistici

L’opzione offerta dal Dl 104 consente di fronteggiare le perdite da Covid-19 e può riguardare singoli beni

Con il varo del decreto Agosto (Dl 104/2020) si amplia la gamma di opzioni per la rivalutazione dei beni d’impresa. Le aziende alla ricerca dei benefici che derivano dalla possibilità di rigenerare il valore dei beni immobilizzati rivalutabili iscritti nell’attivo patrimoniale faranno bene a valutare per tempo la scelta tra le diverse opportunità che oggi il sistema eccezionalmente offre. E questo non solo riguardo alle possibili scelte nell’ambito della rivalutazione stabilita dal Dl Agosto, ma anche in relazione alle altre rivalutazioni accessibili in virtù delle recenti disposizioni di legge.

Possibile efficacia anche fiscale

La rivalutazione stabilita con l’ultimo decreto si caratterizza per una serie di peculiarità. Innanzitutto, va tenuto presente che può essere solo civilistica oppure, su opzione, anche con effetti fiscali.

La scelta per l’efficacia fiscale dell’operazione è a basso costo, dato che il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap pagando solo il 3% di imposta sostitutiva. Una misura d’imposta invariata per tutte le imprese, a prescindere dal tipo di attività esercitata, dagli effetti della pandemia sui ricavi e/o sul fatturato nel 2020 e dal tipo di contabilità adottata.

Gli effetti fiscali della rivalutazione per coloro che decidono di pagare la sostitutiva del 3% decorrono, per tutto quanto non è attinente a plus o minusvalenze, già dall’esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è eseguita (senza, quindi, alcuna postergazione). In pratica, quindi, già dal 2021 per coloro che rivaluteranno nel 2020. Per quanto riguarda, invece, gli effetti inerenti a plus e minus relative a cessioni, assegnazioni o destinazioni a finalità estranee all’attività d’impresa dei beni rivalutati, occorrerà attendere l’inizio del quarto esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è effettuata.

La particolarità di questa rivalutazione si evince anche dal fatto che l’operazione può riguardare i singoli beni immobilizzati e non necessariamente l’intera categoria omogenea cui essi appartengono. È un aspetto importante soprattutto se si decide di rivalutare gli immobili, perché la regola generale di attrarre nella rivalutazione tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea ha sempre comportato la necessità di operare per comparti: fabbricati non strumentali, strumentali per destinazione, strumentali per natura, aree non edificabili ed edificabili.

Resta valida la regola che possono essere rivalutati anche i beni immateriali consistenti in diritti giuridicamente tutelati; mentre restano escluse le immobilizzazioni immateriali che non costituiscono beni quali, ad esempio, l’avviamento e, più in generale, i costi pluriennali. Possono essere rivalutati anche i beni non più presenti nell’attivo patrimoniale in quanto totalmente ammortizzati se conservano un valore economico.

Le opportunità di scelta

Data la possibilità di operare una rivalutazione solo civilistica o anche con efficacia fiscale, andrà chiarito fino a che punto si potrà spingere questa discrezionalità.

Sembra infatti sostenibile che, oltre alla scelta di quali beni specifici rivalutare, l’impresa potrà anche decidere per quali dei singoli beni procedere con la sola rivalutazione civilistica o anche con il riconoscimento fiscale degli effetti, pagando il 3 per cento (per quanto riguarda la possibilità di affrancare il saldo attivo di rivalutazione pagando il 10%, si veda l’altro articolo di Nt+ Fisco).

La modesta misura dell’imposta sostitutiva (3%), dovuta per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori dei beni rivalutati, riteniamo che spingerà anche coloro che non hanno in programma di tornare in utile nel breve periodo a “investire” sulla possibilità di recuperare in futuro le quote di maggiori perdite fiscali che potranno generarsi nei prossimi anni per effetto dei maggiori ammortamenti stanziati a conto economico, alla luce delle regole di riporto e utilizzo disciplinate dagli articoli 8 e 84 del Tuir.

Un particolare interesse a rivalutare lo avranno anche le imprese in contabilità semplificata, che possono legittimamente disinteressarsi della possibilità di affrancare il saldo attivo di rivalutazione, non generandosi in capo ad esse alcuna riserva da rivalutazione.

La disposizione apre anche alla possibilità di riallineare, pagando il 3%, le differenze di valore sui beni “rivalutabili” che possono già emergere tra valori di bilancio e valori fiscali. Tali disallineamenti sono tipicamente riferibili alle operazioni straordinarie, ma potrebbero anche essere conseguenza di legittime operazioni di rivalutazioni effettuate solo sul piano civilistico in passato (ad esempio, in base al Dl 185/2008).

I CASI PRATICI RISOLTI

La Snc in contabilità semplificata
La situazione
Una Snc in contabilità semplificata intende aderire alla rivalutazione nell’esercizio 2020, per incrementare il costo fiscalmente riconosciuto di alcuni cespiti. Pagherà l’imposta sostitutiva del 3 per cento. Ma si chiede se si genera o meno una riserva in sospensione d’imposta, anche in previsione di un ritorno alla contabilità ordinaria nel 2021.
La soluzione
La rivalutazione eseguita da una società in contabilità semplificata non genera mai una riserva in sospensione d’imposta, proprio perché questo tipo di società non presenta un vero patrimonio netto contabile. Eseguita la rivalutazione, il saldo attivo non emerso nelle scritture contabili potrà poi emergere aderendo alla contabilità ordinaria, ma la riserva non sarà classificata in sospensione d’imposta.

La Srl che gestisce l’albergo
La situazione
Una Srl gestisce un albergo e sarebbe intenzionata nel 2020 ad aderire alla rivalutazione dell’immobile detenuto in proprietà. La società vorrebbe ottenere il riconoscimento fiscale del nuovo valore, e si chiede se dovrà versare o meno l’imposta sostitutiva del 3 per cento.
La soluzione
La risposta è affermativa. Il saldo attivo che emerge con la rivalutazione solo civilistica non si considera una riserva in sospensione d’imposta, ma riserva di utili libera e disponibile per l’uso a copertura di perdite. Anche se la riserva da saldo attivo fosse in sospensione d’imposta, il suo utilizzo a copertura di perdite non genererebbe incrementi di imponibile.

La Srl in perdita nel 2020
La situazione
Neri Srl è certa di maturare una perdita nell’esercizio 2020 superiore al capitale sociale e non detiene altre riserve. Per evitare la ricapitalizzazione intende aderire alla rivalutazione solo civilistica. Potrà utilizzare il saldo attivo da rivalutazione per coprire la perdita senza conseguenze fiscali?
La soluzione
La risposta è affermativa. Il saldo attivo che emerge con la rivalutazione solo civilistica non si considera una riserva in sospensione d’imposta, ma riserva di utili libera e disponibile per l’uso a copertura di perdite. Anche se la riserva da saldo attivo fosse in sospensione d’imposta, il suo utilizzo a copertura di perdite non genererebbe incrementi di imponibile.

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