Beni significativi, Iva agevolata solo con autonomia funzionale
Sugli accessori dei beni significativi si applica l’aliquota Iva agevolata solo se prevale l’autonomia funzionale. L’articolo 7, primo comma, lettera b), della legge 488/1999, stabilisce che possa essere applicata l’aliquota Iva agevolata del 10% in presenza di «prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata».
Si tratta di una agevolazione, inizialmente introdotta nel nostro ordinamento tributario con un limite temporale ben preciso, in seguito portata a regime, che prevede l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta a tutte le prestazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo nonché di ristrutturazione edilizia, effettuate su fabbricati a prevalente destinazione abitativa (cioè, come chiarito dalla circolare 71/E/2000, su unità immobiliari classificate nelle categorie catastali da A1 ad A11, ad eccezione di quelle in A10, ovvero su interi fabbricati a prevalente destinazione abitativa dove assumono rilievo gli interventi di recupero eseguiti solo sulle parti comuni).
Rientrano, infine, nel perimetro normativo anche gli edifici di edilizia residenziale pubblica connotati dalla prevalenza della destinazione abitativa, nonché gli edifici assimilati alle case di abitazione non di lusso (ai sensi della legge 659/1961), a condizione che costituiscano stabile residenza di collettività, come ad esempio gli orfanotrofi, gli ospizi, i brefotrofi e i conventi.
Tuttavia, in presenza all’interno della prestazione di beni di “valore significativo”, e specificamente individuati dal decreto del 29 dicembre 1999 (come, ad esempio, ascensori e montacarichi, infissi interni ed esterni, caldaie, ecc), l’aliquota Iva del 10% può essere applicata sul valore di tali beni solo fino a concorrenza del valore della prestazione, considerato, naturalmente, al netto del valore dei beni stessi.
Sulla corretta applicazione della norma appena richiamata, nel corso del 2016 è ritornata l’amministrazione finanziaria, che ha fornito alcuni importanti chiarimenti. Innanzitutto la circolare 12/E, ad esempio, ha distinto due ipotesi in presenza di parti accessorie. Se queste ultime sono connotate da un’autonomia funzionale rispetto al manufatto principale, allora le parti staccate non devono essere ricomprese nel valore del bene significativo ai fini della determinazione dell'aliquota Iva corretta. Viceversa, il loro valore va portato in aumento di quello dei beni significativi (e non del valore della prestazione), al fine di determinare correttamente l’eventuale corrispettivo da assoggettare a Iva ordinaria.
Un secondo importante chiarimento è stato, poi, fornito attraverso la circolare 27/E/2016: l’agenzia delle Entrate ha chiarito definitivamente che la norma sull’applicazione dell’aliquota Iva agevolata del 10% (legge 488/1999) si rende applicabile solo in presenza di un committente non soggetto passivo d’imposta. In altre parole, leggendo il chiarimento al contrario, in presenza di un committente soggetto passivo d’imposta ai fin i Iva, la disposizione non può trovare mai applicazione.