Bonus del 110% anche per magazzini, garage e stalle trasformati in abitazioni
Possibilità ammessa se dal provvedimento che autorizza i lavori risulta la destinazione finale residenziale
È possibile avvalersi del superbonus del 110% anche per interventi di efficientamento energetico e/o antisismici eseguiti su un magazzino o deposito (C/2) o stalla (C/6), a condizione che dal provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti la destinazione finale di abitazione dell’immobile oggetto di intervento agevolato. È quanto chiarito dalle Entrate, con una Faq pubblicata nell’area tematica dedicata al superbonus del 110% sul sito internet istituzionale (orientamento confermato dall’interpello 538/2020, si veda l’articolo su NT+ Fisco).
Le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate
Secondo le Entrate, in particolare, «nella circolare n. 24/E è stato precisato che sono ammessi al superbonus gli interventi su immobili a destinazione “residenziale”. Sono, inoltre, ammesse al superbonus anche le spese sostenute per interventi realizzati su immobili che solo al termine degli stessi saranno destinati ad abitazione, a condizione che nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente il cambio di destinazione d’uso del fabbricato (ad esempio, da strumentale agricolo, in abitativo)». Nella circolare 24/E/2020, invero, è stata posta solo la condizione della destinazione residenziale degli immobili agevolabili al 110%, ma non si è fatta alcuna menzione in riferimento a «cambi di destinazione d’uso».
La possibilità di fruire della detrazione in caso di cambio d’uso dell’immobile da strumentale ad abitativo, infatti, è prevista soltanto dalla risoluzione 14/E/2005, con cui le Entrate hanno chiarito che spetta la detrazione (ora) del 50% per le ristrutturazioni edilizie, di cui all’articolo 16-bis del Tuir e articolo 16 del Dl 63/2013, anche per i lavori su un fabbricato rurale strumentale (un fienile), che a seguito della realizzazione dell’intervento edilizio acquisisce la destinazione d’uso abitativo, a condizione che nel provvedimento amministrativo che consente i lavori risulti chiaramente che gli stessi comportano il cambio di destinazione d’uso del fabbricato, già strumentale agricolo, in abitativo.
Chance già prevista per ecobonus e sismabonus
Tornando alla Faq, si legge che tale possibilità è «già consentita ai fini del cosiddetto ecobonus nonché del cosiddetto sismabonus disciplinati dagli articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013 (cfr. da ultimo circolare n. 19/E del 2020)», ma in realtà nella circolare 19/E/2020 si parla di tale possibilità soltanto per le ristrutturazioni edilizie (si veda a pagina 265 il capitolo dedicato appunto alla «Ristrutturazione edilizia»).
Del resto non potrebbe essere diversamente, perché soltanto per le ristrutturazioni edilizie di cui all’articolo 16-bis del Tuir è previsto che gli immobili debbano essere a destinazione abitativa, mentre per il vecchio ecobonus e per il sismabonus non esiste tale vincolo oggettivo. In conclusione, la possibilità di fruire della detrazione, in caso di cambio d’uso da produttivo ad abitativo, riguarda anche gli interventi ammessi al superbonus del 110% «che non costituisce una “nuova” agevolazione», sempreché il cambio d’uso sia indicato chiaramente nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori.
A ciò si aggiunga soltanto che, come chiarito con la circolare 24/E/2020, paragrafo 2.2.1, qualora l’edificio sia privo di impianto di riscaldamento (come di solito sono magazzini, depositi, garage e stalle), gli interventi di efficientamento energetico non potranno fruire del superbonus. Resterebbero salvi quelli antisismici.