Bonus del 50% per il bene merce a destinazione abitativa
La detrazione del 65% per risparmio energetico e il sismabonus non trovano applicazione mentre si rende applicabile, per le unità a destinazione abitativa la detrazione del 50 per cento. La detrazione del 50%, infatti , per la l’acquisto di abitazioni poste in edifici interamente ristrutturati da imprese di costruzione, o da cooperative edilizie (si tratta di beni merce per l’impresa che acquista e ristruttura l’immobile e poi lo rivende, cioè di beni classifficati in bilancio tra le rimanenze), che provvedano, entro 18 mesi dalla fine dei lavori, alla vendita dell’immobile. Come noto, per tale fattispecie, la detrazione del 50% viene riconosciuta (solo all’acquirente privato e non all’impresa costruttrice), forfetariamente sul 25% del corrispettivo d’acquisto dell’abitazione, nel limite massimo di 96.000 euro a condizione che l’intervento di recupero abbia interessato l’intero fabbricato (l’applicabilità della maggiore detrazione anche a tale fattispecie è stata riconosciuta nelle istruzioni alla dichiarazione dei redditi, e, da ultimo, nella circolare 29/E del 2013). Per fruire della detrazione è necessario che prima della cessione che l’intervento di ristrutturazione sia ultimato. Come suddette la detrazione compete solo per la vendita delle unità abitative e semprechè l’edificio sia a prevalente destinazione abitativa. Viceversa non spetta la detrazione per il mero acquisto dei materiali in quanto l’operazione agevolata è la vendita dell’abitazione dopo la ristruttrazione.
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