Bonus 50% sugli immobili acquistati entro 18 mesi dalla fine dei lavori
Il superamento del termine dei 18 mesi dall’ultimazione dei lavori rende inapplicabile la detrazione. La detrazione del 50% (articolo 16-bis, comma 3 del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 2, lettera c, n. 1 e n. 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di bilancio per il 2017; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it), si applica anche per l’acquisto di abitazioni poste in edifici interamente ristrutturati da imprese di costruzione, o da cooperative edilizie, che provvedano, entro 18 mesi dalla fine dei lavori, alla vendita dell’immobile. Come noto, per tale fattispecie, la detrazione del 50% viene riconosciuta (solo all’acquirente privato e non all’impresa costruttrice), forfetariamente sul 25% del corrispettivo d’acquisto dell’abitazione, nel limite massimo di 96mila euro, a condizione che l’intervento di recupero abbia interessato l’intero fabbricato (l’applicabilità della maggiore detrazione anche a tale fattispecie è stata riconosciuta nelle istruzioni alla dichiarazione dei redditi, e, da ultimo, nella circolare 29/E del 2013). Per fruire della detrazione è necessario che prima della cessione l’intervento di ristrutturazione sia ultimato e che la cessione della singola unità immobiliare avvenga inderogabilmente entro i 18 mesi dall’ultimazione dei lavori (comunicazione al comune e richiesta di agibilità). In presenza di tutte le condizioni di legge è possibile acquistare la casa con Iva al 4% anche se si è gia fruito nel passato dei benefici per una abitazione poi venduta. Le agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa (n.21, Tabella A, Parte II, Dpr 633/72 o articolo 1 Tariffa Dpr 131/1986, cioè Iva al 4% e registro, ipotecarie e catastali in misura fissa pari a 200 euro cadauna, ovvero, se acquisto non da impresa, imposta di registro 2% e ipotecarie e catastali in misura fissa pari a 50 euro cadauna), si applicano, infatti, a condizione che nell’atto di compravendita l’acquirente dichiari: di non essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune dove si trova l’immobile oggetto dell’acquisto agevolato; di non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso usufrutto abitazione o nuda proprietà, su altra casa di abitazione, acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa. In particolare, l’immobile deve essere ubicato: nel comune di residenza dell’acquirente ovvero nel comune in cui, entro diciotto mesi l’acquirente stabilirà la propria residenza. Nel caso di specie essendo venduta la casa preposseduta acquistata 10 anni fa è possibile fruire nuovamente delle agevolazioni.
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