Imposte

Bonus affitto per i giovani, detrazione maggiorata al 20% nel rigo E71 del modello 730

Nel modello 2023 trova spazio la versione potenziata dell’incentivo, che può arrivare fino a 2mila euro

di Alessandra Caputo

La detrazione sui canoni di locazione per i giovani fino a 31 anni non compiuti e con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro va indicata nel rigo E71 del modello 730/2023.

Si tratta del cosiddetto “bonus affitti”, riconosciuto dal comma 1-ter dell'articolo 16 del Tuir che, a partire dal 2022, è stato rimodulato dal comma 155 della legge di Bilancio 2022. Rispetto alla disciplina vigente fino al 31 dicembre 2021, dallo scorso anno per beneficiare del bonus è necessario:

- avere un’età compresa tra 20 e 31 anni non compiuti;

- avere un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro;

- aver stipulato un contratto di locazione ai sensi della legge 431/1998, per l’intera unità immobiliare o porzione di essa, da destinare a propria residenza (diversa dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti).

Nel modello 730/2023 la detrazione va indicata nel quadro E (“Oneri e spese”), sezione V (“Detrazione per gli inquilini con contratto di locazione”, rigo 71 (“Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale”). Il rigo si compila così:-nella colonna 1 va indicato il codice 4;

- nella colonna 2 va indicato il numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare locata è stata adibita a residenza;

- nella colonna 3 deve essere indicata la percentuale di detrazione spettante, sulla base dei cointestatari del contratto di locazione (se in due occorrerà valorizzare il campo indicando “50”). Nel caso in cui il contratto di locazione sia stipulato da più conduttori e solo uno abbia i requisiti di età previsti dalla norma, solo quest’ultimo può fruire della detrazione in esame per la sua quota;

- nella colonna 4 va indicato l’ammontare del canone di locazione.

Rispetto al modello dello scorso anno, la colonna 4 rappresenta una novità. Fino al 2021, infatti, il bonus era riconosciuto, per la durata massima di tre anni, nella misura forfettaria di euro 991,60 a condizione che il reddito complessivo fosse non superiore ad euro 15.493,71 e non dipendeva dall’ammontare del canone pagato. A decorrere dal 2022, la detrazione spetta per i primi quattro anni (quindi un anno in più), in misura pari al 20% del canone di locazione con un minimo di 991,60 ed entro il limite massimo di 2.000 euro.

Quindi, ad esempio, per un contratto con canone annuo di euro 12.000 (1.000 euro/mese) il bonus spetta in misura pari a 2.000 in quanto il 20% del canone supera l’importo massimo detraibile; nel caso di un contratto con canone annuo di 3.600 euro (300 euro/mese), il bonus spetta in misura pari a 991,60 in quanto il 20% di 3.600 euro, che è pari a 720 euro, sarebbe inferiore al minimo.

Si ricorda, infine, che il rispetto dei requisiti deve essere verificato in ogni singolo periodo d’imposta per il quale si chiede di fruire dell’agevolazione e che il requisito dell’età è soddisfatto se ricorre anche per una parte del periodo d’imposta. In ogni caso, il contratto va stipulato prima del compimento del 31esimo anno di età.

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