Imposte

Bonus sugli aumenti di capitale: determinante il fattore tempo

L’incremento va versato entro fine anno. L’impresa ha tutti i dati per decidere tranne l’importo delle perdite 2020<br/>

di Primo Ceppellini e Roberto Lugano

I crediti di imposta per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (articolo 26 del Dl 34/2020) stanno entrando nella fase operativa: a questo proposito, il decreto ministeriale di attuazione (Dm 10 agosto 2020) prevede quali procedure dovranno essere adottate. Possiamo analizzare gli adempimenti dei soggetti interessati dividendoli in fasi temporali:
1) verifica dei requisiti;
2) esecuzione dell’aumento di capitale;
3) acquisizione dei documenti e presentazione dell’istanza;
4) fruizione del credito di imposta.

Verifica dei requisiti
Questo aspetto può già essere affrontato dalle imprese, che di fatto possiedono tutti gli elementi per capire se possono fruire o meno dell’agevolazione. Infatti i parametri dimensionali storici fanno riferimento al 2019, e il decremento dei ricavi 2020 riguarda il periodo marzo-aprile. L’unico parametro che ancora manca è la determinazione della perdita 2020 (per il bonus alle imprese) per il quale si deve attendere il bilancio relativo a quest’anno.

L’aumento di capitale
Il vero e proprio vincolo temporale riguarda l’effettuazione dell’aumento di capitale da parte delle società interessate. Le norme di legge e le disposizioni del decreto attuativo prevedono infatti che il credito per i soci conferenti e per le società in perdita spettino a condizione che entro la data del 31 dicembre sia deliberato e interamente versato un aumento di capitale.

Il Dm evidenzia che l’agevolazione spetta in relazione ai conferimenti in denaro iscritti alla voce capitale sociale e riserva sovrapprezzo azioni o quote anche a seguito della conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione.

Documenti e invio dell’istanza
I soci che hanno effettuato conferimenti a fronte dell’aumento di capitale devono ricevere due documenti da parte della società:
- una copia della delibera di aumento di capitale;
- una dichiarazione del legale rappresentante della società che contenga l’attestazione di non avere fruito di altri aiuti di stato Covid superiori a 800.000 euro, nonché, se la società ha fruito di aiuti inferiori, l’indicazione dell’importo massimo del credito spettante al conferente.

Successivamente potrà essere presentata dal soggetto conferente l’istanza, con termini e modalità che saranno fissati con un provvedimento del direttore delle Entrate.
I dati essenziali dell’istanza sono: i codici fiscali del conferente e della conferitaria, l’ammontare del conferimento e l’importo del credito di imposta richiesto. Una volta presentata l’istanza, l’Agenzia comunicherà entro 30 giorni la spettanza del credito oppure un eventuale diniego.

Come abbiamo sottolineato, i termini di presentazione non sono ancora noti; in linea generale i tempi sono ampi, dato che la fruizione del credito, in ogni caso, inizierà a partire dalla presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2020. Tuttavia, il Dm (articolo 3, comma 4) stabilisce che «il credito d’imposta è riconosciuto dall’Agenzia delle entrate … secondo l’ordine di presentazione delle istanze e fino all’esaurimento delle risorse». In conclusione, andiamo incontro all’ennesimo “click day”: non appena sarà noto il termine iniziale di presentazione sarà fondamentale essere pronti per inviare tempestivamente le istanze (si veda l’articolo di NT+ Fisco del 7 settembre).

Il conferente che riceve il riconoscimento del credito di imposta deve effettuare una dichiarazione alla società conferitaria, in modo che questa possa a sua volta eseguire correttamente i calcoli dei propri incentivi secondo le regole e i limiti della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea riguardante le misure di aiuto di Stato a seguito dell’emergenza Covid.

L’utilizzo del credito di imposta
Si tratta del momento temporale più lontano. Infatti, una volta conclusa con successo la procedura, l’impiego del credito, come abbiamo ricordato, potrà avvenire nell’ambito della dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui è stato effettuato il conferimento: si tratta quindi (nel caso più comune) della dichiarazione 2021 relativa al periodo 2020.

Il credito è utilizzabile in compensazione in questa dichiarazione e in quelle successive fino al suo esaurimento; è comunque prevista la possibilità, decorsi 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione, di utilizzare il credito in compensazione con qualsiasi altro tributo in F24. In tal caso la compensazione potrà avvenire per qualsiasi importo, senza applicazione degli ordinari limiti.

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