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Bonus beni strumentali dal periodo d’imposta successivo anche per gli esercizi a cavallo

Gli investimenti effettuati in base alla legge di Bilancio 2020

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di Gianluca Dan

La domanda

Una società con bilancio infrannuale 1° luglio 2019 - 30 giugno 2020 ha acquistato nel corso dell’esercizio beni materiali di cui all’allegato A della legge 232/2016, per cui spetta, a norma dell’articolo 1, comma 189, della legge 160/2019, il credito d’imposta nella misura del 40% del costo la cui interconnessione è avvenuta nello stesso periodo. Tale credito d’imposta spetta a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni o all’anno successivo all’avvenuta interconnessione dei beni, inteso come anno solare e pertanto, nel caso di specie, dal 1° gennaio 2021. Si chiede se nel modello Redditi 2020, periodo d’imposta 1° luglio 2019 - 30 giugno 2020, la società è tenuta ad indicare nel quadro RU e in quale punto il credito spettante. Si chiede, inoltre, nel caso in cui l’interconnessione fosse avvenuta nel corso dell’esercizio successivo 1° luglio 2020 - 30 giugno 2021, e più in dettaglio nel gennaio 2021, con il credito pertanto utilizzabile dal 1° gennaio 2022, a partire da quale modello Redditi la società è tenuta ad indicare il credito spettante.
E. V. - Lucca

L’articolo 1, commi da 185 a 196, della legge 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha introdotto, in sostituzione dei super e iper ammortamenti, un credito d’imposta parametrato agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, oltre al termine lungo fino 30 giugno 2021 in caso di prenotazione entro il 31 dicembre 2020. L’articolo 1, comma 191, della legge 160/2019 stabilisce che il nuovo credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali è utilizzabile in compensazione in cinque quote annuali «…a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui al comma 188, ovvero a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione per gli investimenti di cui ai commi 189 e 190».
Come chiarito dall’agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2020 la decorrenza del diritto alla fruizione del credito d’imposta è in ogni caso stabilita in funzione dell’anno solare.
L’agenzia delle Entrate chiarisce che, anche in presenza di periodi d’imposta a cavallo dell’anno solare, si deve fare riferimento, rispettivamente, all’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni e all’anno successivo a quello di avvenuta interconnessione; in tal senso, il riferimento letterale al “periodo d’imposta” contenuto nella trascritta disposizione non esplica effetti sostanziali, trattandosi di una formula descrittiva del caso generale di coincidenza tra periodo d’imposta e anno solare: cosicché, ipotizzando un periodo d’imposta 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021, nel caso in cui un bene sia acquistato ed entri in funzione il 20 marzo 2020 e sia interconnesso il 30 settembre 2020, l’intero credito d’imposta spettante ai sensi del comma 189 potrà essere fatto valere in compensazione a decorrere dall’anno solare 2021, a prescindere dalla circostanza che, ai fini del reddito d’impresa, entrata in funzione e interconnessione avvengano in periodi d’imposta diversi.
Le istruzioni al modello Redditi società di capitali 2020, a pagina 149, chiariscono che il credito d’imposta va indicato nel quadro RU con il codice credito “H4” ricordando che la sezione può essere compilata solo dai soggetti con periodo d’imposta 2019/2020. Nella sezione possono essere compilati i righi RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. In particolare, nel rigo RU5, colonna 3, va indicato l’ammontare del credito d’imposta maturato nel periodo d’imposta di riferimento della presente dichiarazione.

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