Bonus beni strumentali dal periodo d’imposta successivo anche per gli esercizi a cavallo
Gli investimenti effettuati in base alla legge di Bilancio 2020
L’articolo 1, commi da 185 a 196, della legge 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha introdotto, in sostituzione dei super e iper ammortamenti, un credito d’imposta parametrato agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, oltre al termine lungo fino 30 giugno 2021 in caso di prenotazione entro il 31 dicembre 2020. L’articolo 1, comma 191, della legge 160/2019 stabilisce che il nuovo credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali è utilizzabile in compensazione in cinque quote annuali «…a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui al comma 188, ovvero a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione per gli investimenti di cui ai commi 189 e 190».
Come chiarito dall’agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2020 la decorrenza del diritto alla fruizione del credito d’imposta è in ogni caso stabilita in funzione dell’anno solare.
L’agenzia delle Entrate chiarisce che, anche in presenza di periodi d’imposta a cavallo dell’anno solare, si deve fare riferimento, rispettivamente, all’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni e all’anno successivo a quello di avvenuta interconnessione; in tal senso, il riferimento letterale al “periodo d’imposta” contenuto nella trascritta disposizione non esplica effetti sostanziali, trattandosi di una formula descrittiva del caso generale di coincidenza tra periodo d’imposta e anno solare: cosicché, ipotizzando un periodo d’imposta 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021, nel caso in cui un bene sia acquistato ed entri in funzione il 20 marzo 2020 e sia interconnesso il 30 settembre 2020, l’intero credito d’imposta spettante ai sensi del comma 189 potrà essere fatto valere in compensazione a decorrere dall’anno solare 2021, a prescindere dalla circostanza che, ai fini del reddito d’impresa, entrata in funzione e interconnessione avvengano in periodi d’imposta diversi.
Le istruzioni al modello Redditi società di capitali 2020, a pagina 149, chiariscono che il credito d’imposta va indicato nel quadro RU con il codice credito “H4” ricordando che la sezione può essere compilata solo dai soggetti con periodo d’imposta 2019/2020. Nella sezione possono essere compilati i righi RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. In particolare, nel rigo RU5, colonna 3, va indicato l’ammontare del credito d’imposta maturato nel periodo d’imposta di riferimento della presente dichiarazione.
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