Bonus bollette, i paletti per l’impresa fallita autorizzata all’esercizio provvisorio
La presenza di una dichiarazione di fallimento costituisce causa di esclusione dalla possibilità di fruire della misura agevolativa riservata alle imprese non energivore
Al paragrafo 2.8 (Individuazione delle definizioni di "impresa in difficoltà" ai sensi della normativa dell’Unione europea - in particolare le lettere a) e Bb del punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 - della circolare n. 22 del 21 luglio 2020, è stato chiarito che gli aiuti di stato possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi dell’allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria) che risultavano già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019 in base alla definizione di cui all’articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio (che non abbiano rimborsato) o aiuti per la ristrutturazione (e siano ancora oggetto di un piano di ristrutturazione). Per quanto precede, si ritiene che nel caso in esame la presenza di una dichiarazione di fallimento costituisce causa di esclusione dalla possibilità di fruire della misura agevolativa riservata alle imprese non energivore. A nulla rileva la mancata previsione normativa della causa ostativa.
Consulta L’Esperto risponde per avere accesso a un archivio con oltre 200mila quesiti, con relativi pareri. Non trovi la risposta al tuo caso? Invia una nuova domanda agli esperti.
I Quesiti più letti
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5