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Bonus bollette, i paletti per l’impresa fallita autorizzata all’esercizio provvisorio

La presenza di una dichiarazione di fallimento costituisce causa di esclusione dalla possibilità di fruire della misura agevolativa riservata alle imprese non energivore

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di Stefano Mazzocchi

La domanda

Una srl fallita è stata autorizzata dal Tribunale all’esercizio provvisorio dell’attività d’impresa. Nell’anno 2022 il prezzo della componente energetica, sia per il secondo che per il terzo trimestre, registra un incremento in misura superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito ai medesimi trimestri dell'anno 2019 . La srl, dotata di contatori di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, è da intendersi impresa non energivora. Si chiede, nel caso di specie, se il credito d’imposta possa essere riconosciuto sui costi agevolabili tenuto conto di quanto precisato nella circolare 13/E/2022 § 1.1 con riguardo alle sole imprese energivore. Non è chiaro se il concetto di impresa in difficoltà sia applicabile, in carenza di una espressa previsione normativa, anche alle imprese non energivore.
L. B. - Messina

Al paragrafo 2.8 (Individuazione delle definizioni di "impresa in difficoltà" ai sensi della normativa dell’Unione europea - in particolare le lettere a) e Bb del punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 - della circolare n. 22 del 21 luglio 2020, è stato chiarito che gli aiuti di stato possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi dell’allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria) che risultavano già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019 in base alla definizione di cui all’articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio (che non abbiano rimborsato) o aiuti per la ristrutturazione (e siano ancora oggetto di un piano di ristrutturazione). Per quanto precede, si ritiene che nel caso in esame la presenza di una dichiarazione di fallimento costituisce causa di esclusione dalla possibilità di fruire della misura agevolativa riservata alle imprese non energivore. A nulla rileva la mancata previsione normativa della causa ostativa.

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