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Bonus facciate, il tecnico non può attestare la zona A e B

L’interpello 182 è relativo al caso di un Comune privo di strumenti urbanistici

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di Luca De Stefani

Nei Comuni sprovvisti di strumenti urbanistici, se un contribuente intende beneficiare del bonus facciate su un edificio che, teoricamente, sarebbe ubicato nelle zone A e B del Dm 1444/1968 (se lo strumento urbanistico fosse stato adottato), questa circostanza deve essere attestata solo da una «certificazione urbanistica» del Comune. Non può essere, invece, attestata da un ingegnere o da un architetto, iscritti nei rispettivi Ordini professionali. Il chiarimento è contenuto nella risposta dell’11 giugno 2020, n. 182.

Il decreto 1444 del 1968 è un punto di riferimento per i Comuni, che in sede di redazione degli strumenti urbanistici deve essere applicato, relativamente ai «limiti di densità edilizia, di altezze e di distanze tra gli edifici». Non impone, però, «alle amministrazioni locali di applicare nei propri territori la suddivisione in zone e la conseguente denominazione ivi prevista».

Nel caso in cui l'edificio sia ubicato in un Comune privo di strumenti urbanistici, ma si trovi comunque in un territorio avente le «caratteristiche tali da rientrare nelle predette zone A o B», l’agenzia delle Entrate nella circolare 14 febbraio 2020, n. 2/E, ha già precisato che la detrazione spetti anche nel caso in cui l’edificio si trovino in una «zona assimilabile» alla predette zone A o B, «in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali».

Pertanto, «indipendentemente dalla loro denominazione», rileva il fatto che «siano riconducibili o comunque equipollenti alle zone territoriali A o B», individuate dal decreto n. 1444 del 1968.

Secondo l'agenzia, questa assimilazione deve «risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti». Con la risposta di ieri, n. 182, l'agenzia delle Entrate ha confermato questo orientamento, precisando che tale assimilazione non possa essere attestata «da un ingegnere o architetto iscritto ai rispettivi Ordini professionali».

Sul punto, una nota del ministero dei Beni culturali del 19 febbraio 2020, 4961, aveva chiarito come «nella maggior parte dei centri abitati, per i cittadini», non fosse «necessario rivolgersi all'amministrazione locale per sapere in quale zone» si trovasse l'immobile, «potendo ricavare agevolmente tale informazione dagli strumenti urbanistici ed edilizi comunali». Per il Mibact, la certificazione urbanistica deve essere richiesta addirittura solo nei casi «verosimilmente limitati, in cui un Comune mai ha adottato un qualsiasi atto che abbia implicato l'applicazione del Dm 1444/68 nel proprio territorio. In tutte le altre ipotesi, infatti, la stessa guida non richiede specifici adempimenti e la ubicazione dell'immobile in area A o B, o equipollente in base agli strumenti urbanistici ed edilizi del Comune, può facilmente essere accertata dai soggetti interessati» (si veda Il Sole 24 Ore del 21 febbraio 2020).

In ogni caso, va ricordato che la certificazione urbanistica richiesta dall'agenzia delle Entrate non è prevista dalla norma istitutiva del bonus facciate e questo obbligo non considera le difficoltà dei contribuenti ad ottenere queste certificazioni urbanistiche dai Comuni (si veda Norme & Tributi Plus Fisco del 17 febbraio).

interpello 179 dell’11 giugno

rrr interpello 182 dell’11 giugno

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