Il “bonus rimanenze moda”, disciplinato dall’articolo 48-bis del cosiddetto decreto rilancio (decreto legge 34/2020), prevede un credito di imposta teorico del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino (articolo 92, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986) che eccede la media del medesimo valore registrato nei tre periodi precedenti a quello di spettanza del beneficio. Al fine della compilazione dell’istanza qual è il massimale degli aiuti di Stato (sezione 3.1) da considerare? Per la compilazione del modello dell'autodichiarazione degli aiuti di Stato, è stato più volte precisato che è necessario considerare il cosiddetto Bonus moda nel massimale di 1.800.000 euro, ma nelle istruzioni relative alla presentazione della domanda del Bonus moda è indicato il massimale di 2.300.000 euro. Pertanto, si chiede se il bonus moda da considerare per la compilazione dell'autodichiarazione è quello relativo al periodo di imposta 2020. M.V. – Torino
Quanto al primo quesito, si conferma che la comunicazione per il riconoscimento del “bonus rimanenze moda” (articolo 48-bis, decreto legge 34/2020), che andava presentata telematicamente dal 10 maggio al 10 giugno 2022 con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, prevedeva già un adeguamento alla sesta modifica del Temporary Framework, che ha introdotto un massimale applicabile di cui alla Sezione 3.1 pari a 2,3 milioni di euro. Passando alla compilazione del modello di dichiarazione...