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Bonus prima casa: la nuova abitazione va acquistata entro 12 mesi dalla vendita della casa ereditata

di Marco Zandonà

La domanda

Tramite successione, ho ereditato un immobile, beneficiando delle agevolazioni prima casa per successione, che vorrei vendere per acquistarne un altro. Per non perdere le agevolazioni “prima casa” in successione, se vendo oggi entro quando devo acquistare la casa nuova? 1 Quali date fanno fede per questo calcolo? Quella dei rogiti?
Se rispetto i tempi di legge, posso beneficiare delle agevolazioni prima casa sulla casa che vado ad acquistare? Poiché si tratta di nuova costruzione, posso pagare l'Iva al 4% anziché al 10%?
M.M. – Milano

In sede di acquisto per successione o donazione, è possibile fruire delle agevolazioni per la prima casa riguardo alle imposte ipotecarie e catastali (che in tal caso sono dovute in misura fissa, anziché nella misura complessiva del 3% del valore degli immobili). Per queste agevolazioni, in caso di successione o donazione a favore di più beneficiari, è sufficiente che i requisiti soggettivi (residenza nel comune e non possesso di altre abitazioni nel comune e in Italia anche di porzione di abitazione acquistata con i benefici prima casa, articolo 1, Tariffa, nota II bis, Dpr 131/1986) siano posseduti da un solo beneficiario, perché l'agevolazione possa essere fruita da tutti gli eredi (se si tratta di pluralità di eredi). Se l'erede è uno solo, in ogni caso, i benefici fiscali devono sussistere pienamente in capo all'erede. L'acquirente decade dai benefici fiscali usufruiti in sede di acquisto della prima casa anche per successione (n. 21, Tabella A, parte II, Dpr 633/1972 o articolo 1 Tariffa, Dpr 131/1986), se: le dichiarazioni previste dalla legge nell'atto di acquisto sono false (dichiarazioni inerenti il non possesso di altra abitazione nel comune e non possesso in Italia di altra abitazione acquistata con i benefici prima casa); non trasferisce la residenza nel comune ove è situato l'immobile entro 18 mesi dall'acquisto; vende o dona l’abitazione prima che sia decorso il termine di cinque anni dalla data di acquisto, a meno che, entro un anno, non proceda al riacquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale. Nel caso di specie, il riacquisto della nuova abitazione principale deve avvenire entro 12 mesi dalla vendita della casa acquisita per successione. In sede di riacquisto si rendono applicabili le agevolazioni per l’acquisto della prima casa (n. 21, Tabella A, parte II, Dpr 633/1972 o articolo 1, Tariffa, Dpr 131/1986, cioè Iva al 4% e registro, ipotecarie e catastali in misura fissa pari a 200 euro cadauna, ovvero, se acquisto non da impresa, imposta di registro 2% e ipotecarie e catastali in misura fissa pari a 50 euro cadauna).

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