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Cancellazione saldo Irap possibile per le imprese non in crisi al 31 dicembre 2019

Irap

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di Gianluca Dan

La domanda

Una media impresa con esercizio a cavallo al 30 giugno, a quale data deve verificare l’inesistenza dello stato di crisi per godere della cancellazione del saldo Irap? Vale a dire, con riferimento al bilancio al 30 giugno 2019 (in perdita), al semestre 1° luglio 2019 - 31 dicembre 2019 (in perdita) che redige per normativa di settore, oppure al bilancio al 30 giugno 2020? E se il bilancio da considerare è al 30 giugno 2020, quale valore si prende come riferimento, il risultato al netto o al lordo dell'agevolazione? Si evidenzia che, accantonando le imposte al lordo dell’agevolazione, l’impresa andrebbe in perdita, mentre, accantonando le imposte al netto dell’agevolazione, sarebbe in utile. L’impresa ha un bilancio con patrimonio netto negativo sia al 30 giugno 2019, sia nel semestre al 31 dicembre 2019 redatta per finalità di settore, mentre al 30 giugno 2020 ha un utile che diventa perdita azzerando il patrimonio netto se accantona l’Irap al lordo dell’agevolazione. Spetta l’agevolazione?
S. E. – Lecce

Si ritiene di dover fornire risposta negativa perché la normativa comunitaria fa letteralmente riferimento alle imprese che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019 e, pertanto, il lettore deve verificare i limiti patrimoniali a tale data.
Il quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza Covid al paragrafo 3.1, punti 21 e 22 prevede che al di là delle possibilità esistenti ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Tfue, aiuti temporanei di importo limitato alle imprese che si trovano di fronte a un’improvvisa carenza o addirittura indisponibilità di liquidità possono costituire una soluzione adeguata, necessaria e mirata nelle attuali circostanze.
La Commissione considererà tali aiuti di Stato compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Tfue, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti (le disposizioni specifiche relative ai settori dell’agricoltura primaria e della pesca e dell’acquacoltura sono stabilite al punto 23):
a. l’aiuto non supera gli 800mila euro per impresa sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali o di pagamenti; tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;
b. l’aiuto è concesso sulla base di un regime con budget previsionale;
c. l’aiuto può essere concesso a imprese che non erano in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria) al 31 dicembre 2019; può essere concesso a imprese che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019 e/o che hanno incontrato difficoltà o si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell’epidemia di COVID-19;
d. l’aiuto è concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2020.

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