Controlli e liti

Cartelle sospese, le rate in scadenza vanno versate entro il 30 novembre 2020

Le Faq di Entrate-Riscossione aggiornate al Dl 104: per i piani già in essere e per quelli richiesti fino al 15 ottobre decadenza con 10 rate non pagate

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Anche il pagamento delle rate relative a cartelle esattoriali in scadenza è sospeso dall'8 marzo al 15 ottobre 2020: le rate devono essere versate comunque entro il 30 novembre 2020. Tuttavia già il decreto Rilancio (Dl 34/2020) ha esteso da 5 a 10 il numero massimo delle rate, anche non consecutive, che comportano la decadenza del piano di rateizzazione in caso di mancato pagamento. E tale agevolazione si applica ai piani di rateizzazione in essere e a quelli che verranno concessi a fronte di istanze presentate fino al 15 ottobre 2020.

Più in generale, i termini per il pagamento «di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'agente della riscossione» sono sospesi fino al 15 ottobre 2020 e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati entro il 30 novembre 2020. E, per chi non avesse ancora attivato una dilazione, si può richiedere una rateizzazione: anzi «al fine di evitare l'attivazione di procedure di recupero da parte di agenzia delle entrate-Riscossione è opportuno presentare la domanda entro il 30 novembre 2020».

Sono alcuni dei chiarimenti contenuti nelle Faq di agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader) aggiornate alle modifiche apportate dall’articolo 99 del Dl 104/2020 (decreto Agosto) che, tra l’altro, ha spostato dal 31 agosto al 15 ottobre 2020 il termine di sospensione di versamento per le cartelle esattoriali.

Sospese anche notifiche, misure cautelari e azioni esecutive
Le Faq ricordano anche che nel periodo di sospensione (dall'8 marzo 2020 al 15 ottobre 2020) agenzia delle entrate-Riscossione non effettuerà la notifica delle cartelle di pagamento, nemmeno tramite posta elettronica certificata (pec).

Durante il periodo di sospensione Ader non attiverà alcuna nuova procedura cautelare (ad esempio fermo amministrativo o ipoteca) o esecutiva (ad esempio pignoramento). Inoltre, come evidenziano sempre le Faq, «dall'8 marzo al 15 ottobre 2020 le azioni di recupero, cautelari ed esecutive, dei carichi affidati alla riscossione sono sospese e pertanto, fino a quest'ultima data, agenzia delle entrate-Riscossione non procederà all'iscrizione di fermi amministrativi (o alle iscrizioni di ipoteche)». Quindi soltanto «dopo il 15 ottobre, a fronte del mancato o integrale pagamento del debito e, in assenza di una richiesta di rateizzazione, l'Agenzia potrà richiedere l'iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo (o l'iscrizione dell'ipoteca sull'immobile)».

Prolungato anche lo stop a pignoramenti di stipendi e pensioni
Il Dl 104/2020 ha esteso fino al 15 ottobre 2020 anche la sospensione degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi, effettuati dall'agente della riscossione prima della data di entrata in vigore del Dl 34/2020 (ossia il 19 maggio 2020), se relativi a somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego nonché a titolo di pensione e trattamenti assimilati. Pertanto, mettono in evidenza le Faq, «il datore di lavoro, dall'entrata in vigore del decreto Rilancio e fino al 15 ottobre 2020, non effettuerà le relative trattenute che riprenderanno, salvo l'eventuale pagamento del debito, a decorrere dal 16 ottobre 2020».

Pagamenti Pa senza verifica preventiva su cartelle non pagate
Nel periodo di sospensione (8 marzo – 15 ottobre) le Pubbliche amministrazioni - precisa un’altra Faq di Ader - non devono verificare la presenza di debiti non ancora pagati all'agente della riscossione (articolo 48-bis del Dpr 602/1973): «Le verifiche eventualmente già effettuate, anche prima dell'inizio della sospensione, che hanno fatto emergere una situazione di inadempienza ma per le quali l'agente della riscossione non ha ancora notificato l'atto di pignoramento, sono prive di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche procedono al pagamento a favore del beneficiario».

Rottamazione-ter e saldo e stralcio entro il 10 dicembre (senza deroghe)
Il Dl 104/2020 non interviene invece sulle scadenze di rottamazione-ter e saldo e stralcio. Resta fermo così il terrmine del 10 dicembre stabilito dal decreto Rilancio (Dl 34/2020). Una scadenza che - come rimarcano le Faq - non ammette alcun ritardo. È necessario, quindi, presatre «attenzione, perché il pagamento delle rate della rottamazione-ter e/o del saldo e stralcio, effettuato dopo il 10 dicembre 2020, sarà acquisito a titolo di acconto sull'intero debito e il contribuente perderà i benefici delle misure agevolative».

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